Ricorso pensionistico inammissibile se privo degli elementi di diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 143 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto in materia pensionistica il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett. d), c.g.c. e dell’art. 153, comma 1, c.g.c.. È pertanto inammissibile il ricorso che invochi la riliquidazione del trattamento di quiescenza senza indicare le disposizioni normative di cui si lamenta l’omessa o l’erronea applicazione da parte dell’Istituto previdenziale, restando indeterminata la causa petendi. In difetto di puntuali rilievi critici sull’operato dell’ente, l’oggetto del giudizio non può ridursi a un generalizzato controllo del giudicante. La richiesta di C.T.U. non sana il difetto: il mezzo istruttorio non può surrogare il rituale assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti, alla stregua dell’art. 2697 c.c., su chi invoca la tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con qualifica di Assistente Amministrativo e Gestionale presso un Archivio di Stato, è stato collocato in quiescenza nel maggio 2016 a seguito di dispensa dal servizio per inabilità. Con l’ultima partita stipendiale gli sono state corrisposte somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ferie non fruite, tredicesima e festività soppresse, sulle quali sono state operate ritenute previdenziali e assistenziali.
Il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti lamentando che tali somme non siano state conteggiate ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, chiedendo il ricalcolo della pensione con interessi e rivalutazione. Il Ministero della Cultura ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 c.g.c. in riferimento all’art. 152, lett. d), c.g.c.; l’INPS ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa, chiedendo in via preliminare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta per primo, secondo l’ordine logico di trattazione, l’eccezione di inammissibilità per carenza dei requisiti dell’art. 152, comma 1, lett. d), c.g.c., sollevata dal Ministero e in ogni caso rilevabile d’ufficio. L’eccezione è fondata.
Il ricorso risulta carente sotto il profilo della esposizione succinta dei fatti e della specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, richieste a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, c.g.c.. Il ricorrente invoca la riliquidazione del trattamento di quiescenza senza indicare le disposizioni normative di cui lamenta l’omessa o l’erronea applicazione da parte dell’Istituto previdenziale. La domanda è quindi priva di argomentazioni o deduzioni giuridiche significative alle quali ricondurre l’individuazione della causa petendi.
La Corte esclude che, in difetto di puntuali rilievi critici sull’operato dell’ente, questo possa costituire oggetto di un generalizzato controllo ad opera del giudicante. Il thema decidendum non è ricostruibile dal giudice in assenza di allegazione della parte.
Né i profili di inammissibilità possono essere superati mediante l’accoglimento dell’istanza di C.T.U. formulata in subordine all’udienza. Il mezzo istruttorio ha carattere esplorativo e non può surrogare il rituale assolvimento degli oneri di allegazione e prova che, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 2697 c.c., incombono su chi invoca la tutela giurisdizionale, come ribadito da Corte di cassazione, Sez. I, 11 maggio 2022, n. 15033.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La definizione della controversia con pronuncia in rito consente la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Restano assorbite le ulteriori eccezioni e difese, compresa la richiesta di integrazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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