Discarico del conto giudiziale del consegnatario di azioni dopo ricompilazione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 59 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’avvenuta ricompilazione del rendiconto da parte dell’ente, sulla base delle indicazioni della Corte e con esposizione delle variazioni del patrimonio netto intervenute nell’esercizio, determina il discarico dell’agente contabile per essere stata eliminata l’irregolarità contestata. L’art. 146 c.g.c. disciplina l’avviso del Pubblico Ministero quale presupposto della decisione collegiale, e la sua opposizione al discarico impone la fissazione dell’udienza di discussione. Quanto alle spese, il rinvio dinamico dell’art. 31 c.g.c. al codice di rito rende applicabile l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo integrato dalla sentenza additiva n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, che consente la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L’assoluta novità della questione e l’erroneità scusabile del comportamento dell’agente integrano tali ragioni.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di sindaco di un ente locale, ha assunto per la durata dell’incarico la qualifica di consegnatario di titoli azionari e ha reso il conto giudiziale per l’esercizio 2019, depositato nel luglio 2020.
Su richiesta della Sezione, l’ente ha depositato la relazione di sintesi e la documentazione indicata. Il magistrato relatore ha quindi proposto il discarico con relazione n. 617 del 2023. Investito della proposta, il Pubblico Ministero ha rilevato che nel conto erano state indicate solo le partecipazioni azionarie possedute dall’ente, escluse le ulteriori partecipazioni risultanti dalle relazioni illustrative al rendiconto, e che i valori erano stati rendicontati al valore nominale anziché al valore attuale, esprimendo avviso contrario al discarico. Dopo la reiterazione delle proposte di discarico, il Presidente della Sezione ha dapprima giudicato irrituali gli avvisi e disposto il discarico, poi, su istanza del Pubblico Ministero, li ha revocati e ha iscritto i conti a ruolo, fissando l’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’esito del giudizio di conto a fronte dell’avviso contrario del Pubblico Ministero e della successiva ricompilazione del rendiconto da parte dell’ente.
La Sezione rileva che l’ente ha depositato la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 2025, con la quale ha ricompilato il conto sulla base dell’ordinanza della Corte, esponendo le variazioni di patrimonio netto intervenute nel corso dell’anno. La contestazione mossa dalla Procura — l’indicazione delle sole partecipazioni azionarie e la rendicontazione al valore nominale — risulta così superata.
Su questo presupposto la Sezione dichiara il discarico del conto, non ravvisando margini per un addebito di responsabilità. Il percorso processuale seguito conferma che l’avviso contrario del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 146, commi 2 e 3, c.g.c. imponeva la trattazione collegiale, esclusa dalla sola valutazione presidenziale sulla ritualità degli avvisi.
Quanto alle spese, la Sezione muove dal rinvio dinamico dell’art. 31 c.g.c. al codice di rito e applica l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica dell’art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, integrato dai commi introdotti dal d.lgs. n. 156 del 2015 e dalla sentenza additiva n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
La compensazione integrale è disposta in ragione dell’assoluta novità della questione e dell’erroneità scusabile del comportamento dell’agente contabile, che integrano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma. La Corte dichiara l’irregolarità del conto senza addebiti di responsabilità e manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Nota della Redazione
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