Indebito pensionistico e affidamento del pensionato nel ritardo della liquidazione definitiva (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 101 del 06.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dell’indebito pensionistico derivante dal conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, il permanere del diritto-dovere dell’amministrazione di procedere al recupero non esclude la configurabilità dell’affidamento del percettore in buona fede. L’affidamento va accertato con valutazione concreta, caso per caso, non automatica, considerando il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore con l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento e il momento di conoscenza degli elementi utili alla liquidazione definitiva. Il termine triennale ha valore orientativo e cede quando ricorrano elementi soggettivi o oggettivi contrari. Un ritardo irragionevole nella definizione del trattamento, unito alla prospettazione di un possibile conguaglio a favore, può ingenerare un affidamento che rende irripetibile l’eccedenza.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, titolare di pensione provvisoria dal gennaio 2017, riceveva solo nell’agosto 2023 la liquidazione definitiva del trattamento, in misura inferiore a quella provvisoria. Nel settembre 2023 l’INPS gli chiedeva la restituzione dell’eccedenza, quantificata in € 13.781,80 lordi (€ 9.973,64 netti), avviando ritenute mensili sui ratei da dicembre 2023.

Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il pensionato adiva il giudice contabile deducendo l’irripetibilità delle somme, l’assenza di fatto doloso, l’affidamento maturato nel lungo periodo e l’irragionevole ritardo nella quantificazione definitiva. L’INPS resisteva, sostenendo il difetto di affidamento per la conoscenza della natura provvisoria del calcolo e per la necessità di attendere gli elementi contrattuali.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 162 e dall’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamati dalle Sezioni Riunite n. 7/2007/QM, 7/2011/QM e 2/2012/QM. L’art. 162 impone il conguaglio in sede di liquidazione definitiva senza fissare un termine per la quantificazione; l’art. 206 esclude il recupero delle eccedenze salvo fatto doloso. Da qui il principio del bilanciamento tra recupero e tutela dell’affidamento, in una materia di particolare protezione costituzionale.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito che il superamento dei termini procedimentali non comporta conseguenze decadenziali automatiche, ma hanno elaborato una serie di parametri di valutazione: il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica e il momento di conoscenza degli elementi necessari alla definizione. Il termine di tre anni è meramente orientativo.

Nel caso concreto il giudice riconosce che l’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 era già in vigore al momento del pensionamento e che l’amministrazione aveva avvertito espressamente della necessità del ricalcolo. Tuttavia l’avvertimento non è sufficiente a escludere la buona fede: la nota di accompagnamento prospettava anche un possibile conguaglio a favore dell’interessato, inducendo l’aspettativa di un esito migliorativo.

Determinante è il fattore temporale. Tra liquidazione provvisoria e definitiva sono decorsi quasi sette anni (sei dal contratto collettivo del 2018). I tempi di implementazione, le complicanze operative e il rallentamento degli uffici non possono ricadere su un pensionato estraneo e ignaro. Il ritardo, superando i limiti della ragionevolezza, ha consolidato l’affidamento.

Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarata l’irripetibilità dell’indebito netto e l’INPS è condannato alla restituzione delle ritenute. Sulle somme spettano gli interessi legali secondo SS. RR. n. 33/2017, dalla data di ciascuna trattenuta, essendo le ritenute iniziate dopo la domanda amministrativa dell’ottobre 2023. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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