Transito nei ruoli civili e decorrenza della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 186 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico privilegiato è liquidato d’ufficio ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 solo nei confronti del dipendente che sia definitivamente cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili. Il militare dichiarato inidoneo al solo servizio militare e transitato nei ruoli civili non versa in tale ipotesi, onde la pensione privilegiata segue la disciplina dell’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. I benefici stipendiali dell’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 richiedono che la patologia sia contratta in costanza di servizio, restando irrilevante che il riconoscimento della dipendenza intervenga dopo il congedo. I sei scatti stipendiali ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997 spettano anche a chi, cessato dal servizio militare per inidoneità, abbia poi optato per il transito nei ruoli civili, poiché l’esclusione riguarda il solo collocamento in congedo a domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio presso la Marina Militare, era cessato dal servizio militare per riforma in data 6.9.2007, a seguito di giudizio di inidoneità permanente espresso dalla competente C.M.O., ed era poi transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa nel novembre 2009.
Riconosciuta la dipendenza di una delle patologie da causa di servizio, con ascrizione alla ottava categoria, l’Amministrazione aveva riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata, ma con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla nota con cui l’interessato aveva diffidato il Dicastero, qualificata come domanda. Il ricorrente ha quindi agito per ottenere la decorrenza dalla cessazione dal servizio militare o, in subordine, dal transito nei ruoli civili, oltre ai benefici degli artt. 117-120 R.D. n. 3458/1928 e ai sei scatti.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero della Difesa e affermato che la legittimazione passiva va individuata in capo al Dicastero, che ha liquidato il trattamento in godimento essendo la cessazione anteriore al passaggio delle competenze all’ex I.N.P.D.A.P.; all’I.N.P.S. resta l’interesse a partecipare al giudizio quale ordinatore secondario di spesa.
Nel merito, la Corte ha respinto la domanda sulla decorrenza, aderendo all’orientamento delle Sezioni Centrali d’Appello (tra le altre, Sez. II n. 440/2022 e Sez. I n. 353/2023) e mutando il proprio precedente avviso. La norma invocata va riferita alla cessazione definitiva dal servizio, senza prosecuzione nei ruoli civili: in caso di transito, il trattamento di privilegio non è liquidato d’ufficio, ma solo su domanda, con decorrenza ai sensi dell’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973.
La ratio è stata individuata nel favore per chi perde ogni capacità lavorativa. Nel caso concreto, il militare conservava una capacità residua, tale da consentire il transito nei ruoli civili: il Ministero ha quindi correttamente applicato la decorrenza dalla domanda, presentata oltre due anni dopo il transito.
Accolta invece la domanda sui benefici dell’art. 1801 C.O.M.: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve avvenire in costanza di servizio, ma è sufficiente che la patologia sia stata contratta durante il servizio, anche se accertata dopo il congedo (in termini, Sez. II App. n. 377/2019 e TAR Puglia Lecce n. 1673/2018). La patologia risultava riscontrata prima del transito e ascritta alla ottava categoria.
Quanto ai sei scatti, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 li attribuisce alla cessazione dal servizio da qualsiasi causa, escluso il congedo a domanda. Irrilevante è l’opzione per il transito civile, come pure la liquidazione su istanza della pensione: l’espressione “a domanda” riguarda la causa della cessazione. Il ricorso è stato quindi accolto nei termini indicati, con arretrati dalla decorrenza della pensione in godimento, interessi legali e rivalutazione, e con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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