Conto giudiziale: improcedibile se il consegnatario ha debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 38 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un Ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia legato da un debito di custodia, che presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative. Ove invece il consegnatario sia titolare di un mero debito di vigilanza, egli va qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto. In tale ipotesi il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, non essendo configurabile un obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2016 da un’agente contabile con la qualifica di consegnataria di beni mobili di un Comune. Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha deferito il conto all’esame del Collegio, rilevando l’insussistenza degli elementi per una proposta di dichiarazione di regolarità e di discarico.

Dall’istruttoria è emerso che il conto è stato trasmesso all’Ente nel termine previsto dall’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, ma depositato in Sezione oltre due anni dopo il termine. Sono state inoltre rilevate l’assenza del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario e la mancanza della relazione dell’Organo di controllo interno. L’agente ha depositato memoria sostenendo di non essere tenuta alla resa del conto, per avere la disponibilità di beni rispetto ai quali sussisteva un debito di mera vigilanza. Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, precisa che il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso gli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare l’ordinario funzionamento dell’unità, essa non risponde più a un’esigenza di “funzionamento” ma di “rifornimento”, configurandosi una vera gestione contabile con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dal conto giudiziale, ferma restando la rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi inventariali risultavano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati, secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996, non evidenzia una gestione di magazzino. Grava dunque sull’agente un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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