Chiusura dell’istruttoria sui rendiconti comunali senza rilievi nonostante il saldo negativo di competenza (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 183 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura dell’istruttoria sui rendiconti degli enti locali, disposta dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, presuppone che non emergano profili di irregolarità suscettibili di inficiare gli equilibri di bilancio. Il saldo negativo della gestione di competenza non determina automaticamente una situazione di squilibrio, ove sia compensato dal saldo positivo del fondo pluriennale vincolato e dall’applicazione dell’avanzo degli esercizi precedenti, e purché il risultato di amministrazione finale sia positivo. La bassa percentuale di riscossione delle entrate tributarie, in particolare IMU/TASI, non configura di per sé un’irregolarità quando l’ente dimostri di aver attivato procedure di riscossione coattiva e sussista una ragionevole aspettativa di realizzo dei crediti. La deliberazione di chiusura non implica valutazione di profili non direttamente riscontrabili dai dati acquisiti e non esaurisce l’attività di controllo, restando ferma la riserva di approfondimenti in occasione delle verifiche successive.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni-questionario relative ai rendiconti degli esercizi finanziari 2023 e 2024 del Comune di Maccastorna, piccolo ente di circa 68 abitanti. All’esito dell’esame, il magistrato istruttore ha avviato un’attività istruttoria in contraddittorio scritto con l’ente, concentrandosi sui profili ritenuti meritevoli di maggiore attenzione: il saldo negativo della gestione di competenza in entrambi gli esercizi e la bassa percentuale di riscossione dell’entrata tributaria IMU/TASI.
Il Comune ha fornito i chiarimenti richiesti, rappresentando l’affidamento della riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’attivazione di procedure esecutive nel corso del 2025. All’esito dell’istruttoria, il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione della camera di consiglio per sottoporre le risultanze all’esame collegiale della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato che dall’esame della situazione finanziaria complessiva dell’ente, risultante dai rendiconti, dalle relazioni-questionario e dalle relazioni dell’Organo di revisione, non siano emersi profili di irregolarità tali da inficiare gli equilibri di bilancio e richiedere una specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione. Il provvedimento di chiusura si fonda pertanto su una valutazione negativa dell’esistenza di criticità rilevanti, con espressa riserva di ulteriori approfondimenti in occasione delle verifiche successive.
Quanto al risultato di amministrazione, la Tabella 1 mostra un valore in costante crescita nel periodo 2022-2025, passando da circa 128.000 euro a oltre 448.000 euro, con una parte disponibile sempre positiva. Il saldo della gestione di competenza ha registrato valori negativi in entrambi gli esercizi esaminati (circa -190.000 euro nel 2023 e -22.000 euro nel 2024), ma la Tabella 2 evidenzia che il totale complessivo, considerando il saldo del fondo pluriennale vincolato e l’avanzo degli esercizi precedenti applicato, è positivo in entrambi gli anni. La Sezione ha quindi ritenuto che tali valori negativi non abbiano determinato situazioni di squilibrio, anche in considerazione del fatto che alla fine dell’esercizio 2025 il saldo di competenza è tornato positivo per circa 37.000 euro.
In relazione al FCDE e alla riscossione delle entrate tributarie, la Sezione ha rilevato percentuali di riscossione IMU/TASI molto basse nel quinquennio precedente (35,75% nel 2024 per la voce recupero evasione; 12,03% nel 2023). Tuttavia, ha ritenuto convincenti le spiegazioni dell’ente: la massa debitoria residua è riconducibile a un unico contribuente per diverse annualità, sono state attivate due procedure esecutive nel corso del 2025 e sussiste una ragionevole aspettativa di realizzo dei crediti. Tali circostanze, secondo la Sezione, dimostrano il costante monitoraggio dell’ente sulle fasi della riscossione coattiva e la sostenibilità della situazione.
La Sezione ha precisato che il controllo svolto non implica e non esaurisce la valutazione di aspetti non direttamente riscontrabili sulla base dei dati acquisiti, circoscrivendo così la portata della pronuncia ai profili esaminati e ai chiarimenti forniti dall’ente nel corso dell’istruttoria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.