Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 12 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il deposito del conto da parte dell’agente contabile nel termine perentorio assegnato con il decreto di fissazione determina la cessata materia del contendere e impone la definizione del giudizio con pronuncia di estinzione. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto ai sensi dell’art. 142 c.g.c., cosicché anche la sentenza che definisce il giudizio è monocratica. Il provvedimento che dichiara motivatamente l’estinzione deve assumere la forma della sentenza, non quella del decreto, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile di un Comune, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Il giudice designato, accogliendo il ricorso, assegnava con decreto all’agente contabile il termine perentorio per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine per il deposito presso la sezione giurisdizionale.
Il Comune provvedeva effettivamente al deposito dei conti nel termine assegnato. La Procura depositava quindi istanza per la fissazione dell’udienza ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale è infatti destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.
Il giudice richiama sul punto l’orientamento di altre sezioni giurisdizionali, menzionando le decisioni della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e della Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023.
La seconda questione riguarda la forma dell’atto che dichiara l’estinzione. Poiché la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del C.G.C., non richiederebbe motivazione, il giudice aderisce alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza. A sostegno richiama le decisioni delle Sezioni giurisdizionali per la Lombardia n. 36/2024, la Basilicata n. 14/2024, la Liguria n. 63/2024 e il Veneto n. 101/2024.
Nel merito, i conti dell’agente contabile risultano depositati nel rispetto dei termini assegnati e il P.M. ha chiesto la fissazione dell’udienza. Il giudice procede pertanto alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.