Pensione di reversibilità all’orfano inabile e decorrenza economica dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 187 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto degli orfani maggiorenni alla pensione di reversibilità presuppone, alla morte del dante causa, l’inabilità totale e assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, da accertare secondo l’art. 8 della legge n. 222/1984. Quanto alla decorrenza, trova applicazione l’art. 13 della legge n. 1646/1962, che fissa il termine decennale dalla morte dell’iscritto per la presentazione della domanda e prevede che solo l’istanza tardiva comporti la decorrenza dalla data di presentazione. Ne consegue che, se la domanda è proposta entro il decennio, il trattamento va liquidato dal primo giorno del mese successivo al decesso, non operando la decorrenza economica differita prevista dall’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 per il caso di istanza oltre il biennio.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne inabile del genitore titolare di pensione, presentava domanda di pensione di reversibilità. L’INPS, accertato il requisito sanitario, riconosceva il trattamento con decorrenza giuridica dal primo giorno del mese successivo al decesso, ma con decorrenza economica differita, applicando l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 in ragione della presentazione dell’istanza oltre due anni dal decesso.
La ricorrente contestava la differenza tra le due decorrenze, proponeva ricorso amministrativo e, respintolo l’Istituto, adiva il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, che dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. La causa veniva quindi riassunta davanti alla Sezione giurisdizionale per la Puglia, con richiesta di accertamento del diritto alla decorrenza economica dalla data del decesso. L’INPS si costituiva sostenendo la correttezza della liquidazione dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo a partire dagli artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplinano il diritto degli orfani maggiorenni alla pensione di riversibilità, integrati dall’art. 13 del R.D.L. n. 636/1939, dall’art. 22 della legge n. 903/1965 e dall’art. 8 della legge n. 222/1984. Il requisito richiesto è l’inabilità totale e assoluta, da valutare con riferimento al momento della morte del dante causa, secondo l’indirizzo della Cass. Sez. L. n. 9946 del 08.05.2014. L’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ha esteso ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina dei superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria.
Chiarito che nella specie è contestata solo la decorrenza, la Corte rileva che la domanda è fondata. Il Collegio richiama il proprio precedente (sent. n. 547/2019) e applica l’art. 13 della legge n. 1646/1962, il quale, al secondo comma, impone la presentazione dell’istanza entro il decennio dalla morte dell’iscritto e, al terzo comma, prevede che solo le domande presentate oltre i termini decorrano dalla data di presentazione.
Poiché la documentazione in atti dimostra che la domanda è stata presentata entro il decennio dalla morte dell’iscritto, il trattamento va liquidato dal primo giorno del mese successivo al decesso. Il Collegio conforta la conclusione con il richiamo della Sez. giur. Lombardia n. 198 del 14/11/2016. La decorrenza economica differita invocata dall’Istituto non trova dunque applicazione nella fattispecie.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità dalla data indicata e degli accessori: interessi legali dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo e, per l’eventuale importo differenziale, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Istituto previdenziale in ragione della soccombenza.
Nota della Redazione
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