Trattenuta sulla pensione e deducibilità del contributo di ricongiunzione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 273 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni dei pubblici dipendenti la giurisdizione della Corte dei conti ha carattere esclusivo, poiché fondata sul criterio di collegamento della materia: rientrano in essa tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, ivi comprese quelle concernenti la misura e la decorrenza del trattamento. La riduzione dell’importo netto della pensione conseguente alla cessazione dell’onere di ricongiunzione non integra una illegittima trattenuta ove dipenda dalla maggiore incidenza dell’IRPEF sul reddito imponibile complessivo. Ai sensi dell’art. 10, lett. e), del d.P.R. n. 917/1986, i contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi sono deducibili: durante la vigenza della trattenuta la loro deducibilità determina una minore incidenza fiscale, che viene meno con l’estinzione del debito.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dirigente di un’amministrazione statale collocato in quiescenza, ha agito davanti alla Corte dei conti lamentando che l’INPS avesse continuato a corrispondere un importo pensionistico inferiore al dovuto anche dopo l’estinzione, intervenuta nel novembre 2016, del debito rateale per onere di ricongiunzione. Egli assumeva che, cessata la trattenuta mensile, l’importo netto sarebbe dovuto aumentare di una somma equivalente, mentre l’incremento effettivo era stato di circa trecento euro, con un differenziale mensile di circa centosettanta euro a decorrere dal dicembre 2016.
Dopo una diffida e un carteggio con l’Istituto, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta e la condanna dell’INPS a riliquidare il trattamento nella maggiore somma indicata, con interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, l’infondatezza nel merito e la maturata prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il criterio di riparto va individuato avendo riguardo al petitum e alla causa petendi sostanziali, cioè alla consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio e alla protezione che l’ordinamento le accorda. Sotto questo profilo non è dubbia la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.
La giurisdizione in materia di pensioni, richiamata agli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, ha carattere esclusivo perché affidata al criterio di collegamento della materia. Vi sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, dunque, tutte quelle concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. Il Giudice richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 7958/2015.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto infondato. La differenza tra la somma che il ricorrente si aspettava di ricevere dopo l’estinzione del debito e l’aumento effettivamente percepito non consegue a una illegittima trattenuta, ma alla maggiore incidenza dell’onere fiscale sul reddito imponibile complessivo.
Il dato normativo di riferimento è l’art. 10, lett. e), del d.P.R. n. 917/1986, che rende deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Durante la vigenza della trattenuta la deducibilità del contributo produceva una minore incidenza fiscale; cessata la trattenuta, l’imposta viene calcolata sull’intero reddito imponibile e risulta quindi dovuta in misura superiore. Da qui la reiezione del ricorso e la compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Nota della Redazione
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