Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 55 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile in materia pensionistica, la sopravvenuta esecuzione del giudicato del giudice del lavoro da parte dell’ente previdenziale, con integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. Quando l’adempimento avviene in data successiva al deposito del ricorso si configura la soccombenza virtuale dell’ente, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, da distrarsi al procuratore antistatario. Le questioni relative a un asserito indebito insorto nella riliquidazione restano estranee althemadella controversia e possono formare oggetto di autonomo giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, ha cessato il servizio il 01.05.2019 ed è titolare di pensione per lavoratori precoci ai sensi della legge n. 232/2016. A seguito di una sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, aveva maturato il diritto all’incremento stipendiale dell’1,25% per invalidità ascritta alla Cat. 8^ Tabella A, con i benefici economici di cui all’art. 44 del R.D. n. 1290/1922, oltre al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita.

L’Amministrazione di appartenenza aveva trasmesso all’INPS i provvedimenti di riliquidazione e rideterminazione, ma l’ente non aveva dato seguito alle reiterate richieste del pensionato. Esperite la domanda amministrativa e la diffida, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione, l’adeguamento al CCNL 2019/2021 e le differenze sui ratei maturati, con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Costituendosi, l’INPS ha eccepito l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e ha riferito di aver rideterminato il TFS ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1290/1922. Quanto al trattamento pensionistico, l’ente ha dedotto che in sede di riliquidazione, in esecuzione del giudicato, era emersa una sopravalutazione della retribuzione utile a valorizzare la prima quota di pensione, con conseguente rideterminazione del trattamento, emersione di un indebito e riconoscimento di un credito del pensionato.

All’udienza il difensore dell’INPS ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Giudice ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti, osservando che l’ente, con la determina trasmessa con la memoria di costituzione, ha dato esecuzione al giudicato del Tribunale del Lavoro mediante la rideterminazione del trattamento pensionistico, applicando i benefici di cui all’art. 44 del R.D. n. 1290/1922 e tenendo conto degli incrementi retributivi derivanti dal CCNL 2019/2021.

Tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente, non comparso all’udienza. La pretesa risulta pertanto pienamente soddisfatta. Ogni questione inerente all’indebito insorto a seguito della riliquidazione è stata ritenuta del tutto estranea alla vicenda controversa ed eventualmente oggetto di contestazione in un autonomo giudizio.

Dalla documentazione depositata dall’INPS è emerso che l’istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento in data successiva al deposito del ricorso, con conseguente soccombenza virtuale dell’ente, condannato alla refusione delle spese di lite liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS al pagamento di € 200,00 per spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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