Riliquidazione pensione militare, prescrizione dei ratei e divieto di cumulo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 60 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore del personale militare cessato con anzianità superiore a venti anni e con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995 va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a tale data, applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. L’avvenuta riliquidazione in autotutela da parte dell’amministrazione datoriale determina la cessazione della materia del contendere sulla pretesa costitutiva. L’imprescrittibilità del diritto a pensione non si estende ai singoli ratei: ciascuno è soggetto alla prescrizione quinquennale decorrente dalla propria scadenza, interrotta dagli atti idonei compiuti verso anche uno solo dei coobbligati. Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione opera nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo dal febbraio 2009 e titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione della quota retributiva applicando il 2,44% per ogni anno di anzianità maturata al 31 dicembre 1995, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione.
L’Istituto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio, oltre al divieto di cumulo. Il Ministero della Difesa ha rappresentato la sopravvenuta riliquidazione in autotutela e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha insistito per il rinvio, non avendo ricevuto il decreto di riliquidazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice respinge l’eccezione di estraneità al rapporto pensionistico dell’INPS: l’Istituto opera come ordinatore secondario di spesa ed è stato correttamente evocato. Nel merito richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, che impone di computare l’effettivo numero di anni di anzianità al 31 dicembre 1995 con l’aliquota del 2,44%.
Poiché il Comando Generale, in autotutela, ha già riliquidato il trattamento con decreto del 13 febbraio 2024 applicando la medesima aliquota, la pretesa costitutiva risulta soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul punto.
Quanto alla prescrizione, il giudice distingue il diritto a pensione, imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 1092/1973, dai singoli ratei. Il rapporto pensionistico non genera un’unica obbligazione rateale, ma una successione di obbligazioni scadenzate: si applica il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 2 R.D.L. n. 295/1939, come modificato dalla legge n. 428/1985.
L’art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/1973 fa decorrere il termine dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, non avvenuta nella specie. Il valore differenziale è però rilevabile dai cedolini di pensione, cosicché la prescrizione decorre dalla scadenza di ciascuna rata e si interrompe con gli atti idonei ex art. 2943 c.c. L’eccezione dell’INPS opera anche a favore del Ministero, attesa la solidarietà passiva, e l’interruzione verso un coobbligato spiega effetti verso tutti ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c.
Ne segue la declaratoria di prescrizione delle differenze anteriori al 7 luglio 2015, con riconoscimento degli arretrati successivi, maggiorati di interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico di Ministero e INPS, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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