Concausa lavorativa efficiente, non idonea all’ascrizione alla categoria superiore (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 124 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria, la causa di servizio può essere riconosciuta anche in presenza di una patologia degenerativa di tipo multifattoriale, quando l’attività lavorativa abbia costituito una concausa efficiente e determinante, ancorché non esclusiva, nello sviluppo dell’infermità. La domanda di pensione privilegiata è ammissibile se presentata in costanza di servizio, purché segua il collocamento a riposo. L’ascrizione a una categoria tabellare superiore rispetto a quella indicata dalla consulenza tecnica d’ufficio grava sul ricorrente, che deve fornire elementi idonei a confutare le conclusioni del consulente, anche attraverso le osservazioni alla bozza di relazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già 1° Maresciallo della Marina Militare, chiedeva l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per una patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio. A seguito del parere negativo del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio e del conseguente decreto ministeriale, l’INPS aveva rifiutato il trattamento privilegiato poiché, al momento della domanda, l’istante non era ancora titolare di alcun trattamento pensionistico.
Il ricorrente contestava le valutazioni degli organi medico-legali e insisteva per l’accoglimento del ricorso con ascrivibilità della patologia alla sesta categoria tabellare. Si costituivano l’INPS, eccependo l’inammissibilità della domanda per cessazione dal servizio successiva alla sua presentazione, e il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile ha rigettato le eccezioni preliminari. Quanto al difetto di giurisdizione, ha ricordato che il riconoscimento della causa di servizio ai fini pensionistici è pacificamente devoluto alla Corte dei conti. Ha inoltre escluso l’inammissibilità per mancata previa domanda amministrativa, stante l’avvenuta presentazione della stessa, e ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla domanda presentata in costanza di servizio, richiamando il recente orientamento delle Sezioni riunite di questa Corte (sentenza 17 agosto 2023, n. 12/2023/QM).
Nel merito, il Giudice ha valorizzato la relazione dell’ASL Bari, cui era stato conferito l’incarico di consulenza tecnica dopo la revoca dell’incarico al Collegio medico legale della Corte. Il consulente ha accertato che l’attività di servizio, caratterizzata da movimentazione manuale di carichi e posture incongrue protratte su superfici instabili, aveva comportato un sovraccarico biomeccanico cronico, idoneo a produrre la patologia discale quanto meno come fattore concausale efficiente e determinante.
Tale motivazione è stata ritenuta logicamente supportata e scevra da errori di natura medico-legale, in assenza di contrarie argomentazioni delle amministrazioni resistenti. Il Giudice ha quindi riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia, ascrivendola alla categoria tabellare indicata dal consulente.
Non è stata, invece, accolta la richiesta di riconoscimento della categoria superiore, formulata nel ricorso introduttivo e confermata all’udienza. Il Giudice ha evidenziato che il ricorrente non aveva fornito elementi utili a confutare le conclusioni del parere, né aveva presentato osservazioni alla bozza di relazione, pur avendone avuta la possibilità. La pretesa di una diversa e più favorevole classificazione tabellare è stata, pertanto, rigettata. Il ricorso è stato accolto parzialmente, con riconoscimento della pensione privilegiata dalla data successiva al congedo e condanna della sola INPS al pagamento delle spese, liquidate in complessivi 500,00 euro oltre accessori.
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Nota della Redazione
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