Ricevitoria lotto e responsabilità contabile per mancato versamento delle giocate (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di ricevitoria del gioco del lotto, affidatario in concessione della raccolta delle giocate per conto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, assume la qualifica di agente contabile, ai sensi degli artt. 74 r.d. n. 2440 del 1923 e 178 r.d. n. 827 del 1924, ed è assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti. Il mancato versamento dei proventi delle giocate, alle scadenze fissate dagli artt. 24 e 30 d.P.R. n. 303 del 1990, integra il danno da mancata entrata in danno dell’Amministrazione. Il danno è pari all’importo netto a debito risultante dall’estratto conto, indipendentemente dall’effettiva riscossione, poiché l’elemento attivo è costituito non dagli importi incassati, ma dal numero e dall’importo delle giocate. Grava sull’agente contabile la prova liberatoria di cui all’art. 194 r.d. n. 827 del 1924, che non ammette a discarico le mancanze se non sia dimostrata l’assenza di negligenza o di indugio.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha citato in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto, quale concessionaria della riscossione dei proventi delle giocate per conto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, contestandole il mancato versamento settimanale delle somme riconducibili alle giocate del lotto. Le chiusure contabili oggetto di contestazione ammontavano complessivamente a euro 6.159,10, con scadenze di pagamento fissate tra giugno e luglio 2023.

L’Ufficio territoriale competente aveva sospeso in via cautelare l’attività di raccolta delle giocate, ingiunto il pagamento delle somme non versate e comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica. L’invito a dedurre era rimasto privo di riscontro e la convenuta non si è costituita in giudizio. La Procura ha quindi chiesto la condanna al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese di giustizia, qualificando la condotta come dolosa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, ravvisando il rapporto di servizio tra l’Amministrazione finanziaria e la convenuta. Il titolare di ricevitoria, a fronte del compenso previsto dalla legge, era incaricato di ricevere le giocate, versare le somme corrispondenti e pagare le vincite entro i limiti fissati. Da tale funzione discende, per effetto delle fonti richiamate, la qualifica di agente contabile.

Il Collegio ha poi ricostruito la disciplina del rapporto, richiamando la legge n. 528 del 1982, la legge n. 85 del 1990 e il d.P.R. n. 303 del 1990. Gli artt. 24 e 30 di quest’ultimo impongono al raccoglitore di versare il saldo a proprio debito entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione. La riscossione delle somme destinate alle giocate deve logicamente precedere le giocate stesse, articolandosi il gioco, secondo la legge n. 528 del 1982, a partire dalla raccolta delle scommesse.

Quanto al danno, la Corte ha precisato che l’importo dovuto è dato dalla somma algebrica degli elementi dell’estratto conto disciplinato dagli artt. 23 e 29 d.P.R. n. 303 del 1990. L’unico elemento positivo è il numero e l’importo delle giocate, non l’importo effettivamente riscosso. Il danno da mancata entrata sussiste pertanto anche in caso di mancata riscossione delle somme, e va ritenuto pari a euro 6.159,10.

La Corte ha escluso che la convenuta potesse andare esente da responsabilità in forza della prova liberatoria. Le regole poste a presidio della regolarità del gioco risultano violate sia quando la somma sia stata riscossa e non versata, sia quando siano state effettuate giocate senza aver contestualmente raccolto le relative scommesse. L’omesso versamento e il connesso danno rappresentano la verosimile conseguenza di entrambe le evenienze.

La violazione è stata imputata a titolo di dolo. La reiterata inosservanza dell’obbligo di versamento per tre settimane consecutive e la totale assenza di iniziative di riparazione hanno condotto a ritenere che la convenuta abbia previsto e voluto il danno. La Corte ha quindi dichiarato la responsabilità amministrativa e condannato la convenuta al pagamento di euro 6.159,10, oltre interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali e interessi legali fino all’effettivo soddisfo, nonché delle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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