Cessazione della materia del contendere per soddisfacimento della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 56 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alle esigenze di effettività della tutela, la soddisfazione in via amministrativa della pretesa azionata, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere allorché la prestazione sia stata riconosciuta con decorrenza pari o più favorevole rispetto a quella domandata. Il giudice contabile rileva d’ufficio tale esito quando la parte non contesti il sopravvenuto soddisfacimento e non coltivi l’interesse alla decisione. Resta estranea all’oggetto del giudizio ogni questione relativa all’indebito insorto per effetto della compensazione tra somme arretrate di pensione e indennità di disoccupazione percepita in asserita incompatibilità con lo stato di pensionato, materia devoluta a un autonomo giudizio. La soccombenza virtuale non si configura e le spese possono essere compensate quando la liquidazione del trattamento sia intervenuta poco prima del deposito del ricorso in riassunzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Foggia chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata “quota 100”, vantando al 31.12.2018 il requisito anagrafico e quello contributivo, con contributi ripartiti tra il fondo FPLD e il fondo ex-IPOST. Nel corso del giudizio l’I.N.P.S. aveva riferito di aver liquidato nelle more la pensione IPOST, senza però produrre riscontro documentale e risultando dal cassetto previdenziale una decorrenza diversa.

Con sentenza n. 218/2023 del 23.01.2023 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti territorialmente competente. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Puglia per l’accertamento dell’inadempimento dell’ente in relazione al rateo pensionistico di giugno 2019. Costituitosi, l’I.N.P.S. ha ricostruito la posizione contributiva e chiesto dichiararsi il difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile verifica anzitutto l’esito del rapporto sostanziale nelle more del giudizio. L’I.N.P.S., su istanza dell’interessato, ha liquidato il trattamento quota 100 con decorrenza 01 aprile 2019, dunque con decorrenza più favorevole rispetto a quella richiesta nel giudizio originariamente incardinato davanti al giudice del lavoro e poi riassunto davanti alla Corte.

La circostanza non risulta contestata dal ricorrente, neppure comparso all’udienza. Il collegio monocratico ne trae il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere: la pretesa, così come riprospettata in sede di riassunzione, è stata pienamente soddisfatta, e anzi oltre il richiesto sotto il profilo della decorrenza.

Quanto al mancato pagamento lamentato, la Corte ne individua la causa nella compensazione operata dall’Istituto per l’indebito insorto a seguito dell’indennità NASpI percepita dal ricorrente dopo la data di decorrenza del diritto al pensionamento. Su questo punto il giudice è netto: ogni questione relativa a tale indebito è estranea alla vicenda controversa e potrà formare oggetto di autonoma contestazione in un separato giudizio.

Da ultimo, la Corte esamina il profilo delle spese. Dalla documentazione depositata dall’I.N.P.S. emerge che la liquidazione del trattamento è avvenuta poco prima del deposito del ricorso in riassunzione, con conseguente sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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