Assegno superinvalidità inammissibile senza domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 145 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., è inammissibile il ricorso per il riconoscimento dell’assegno di superinvalidità di cui all’art. 100 del d.P.R. n. 1092/1973 qualora su tale domanda non vi sia stata una previa pronuncia dell’Amministrazione, non essendo sufficiente l’istanza presentata per la sola pensione privilegiata. Per il personale civile, il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, ex art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, è subordinato non solo alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ma anche alla circostanza che la menomazione abbia reso il dipendente inabile al servizio. Grava sul ricorrente l’onere della prova di tale requisito, non surrogabile da una consulenza tecnica che si limiti ad accertare il nesso causale.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente del Ministero dell’Istruzione con qualifica di collaboratore scolastico, aveva contratto diverse patologie che riteneva riconducibili allo svolgimento delle mansioni. Dopo aver presentato domanda per la pensione privilegiata, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva espresso parere negativo sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio, determinando il diniego da parte dell’Amministrazione.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti per ottenere l’accertamento del nesso causale e, conseguentemente, il riconoscimento della pensione privilegiata e dell’assegno di superinvalidità. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente citato.
In via preliminare, è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda relativa all’assegno di superinvalidità. Sul punto, viene richiamato l’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., che sanziona con l’inammissibilità le domande sulle quali l’Amministrazione non si sia pronunciata. Nel caso di specie, la documentazione ha dimostrato che l’istanza era stata presentata esclusivamente per la pensione privilegiata, senza alcuna richiesta per il beneficio di cui all’art. 100 del d.P.R. n. 1092/1973. Inoltre, difettava anche un principio di prova, non essendo stata fornita alcuna evidenza circa la riconducibilità delle patologie alle infermità elencate nella tabella E annessa alla legge n. 313/1968.
Quanto alla pensione privilegiata, il Giudice ha ricordato che l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 condiziona il beneficio alla sussistenza di una menomazione ascrivibile alle categorie della tabella A della legge n. 313/1968 e all’inabilità al servizio. Dal verbale della Commissione medica di verifica emergeva, tuttavia, che il ricorrente era stato dichiarato idoneo alla data di cessazione dal servizio.
Tale giudizio di idoneità non era stato contestato, essendosi il ricorrente limitato a censurare la valutazione del Comitato di Verifica sul solo nesso causale. Anche il consulente di parte si era pronunciato esclusivamente sulla dipendenza delle infermità dal servizio, senza nulla osservare sull’incidenza delle stesse sull’idoneità lavorativa. Ne consegue che il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio su di lui gravante, non essendo sufficiente l’accertamento del nesso causale in assenza del requisito dell’inabilità. La domanda è stata quindi rigettata, con declaratoria di contumacia del Ministero e nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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