Pensione privilegiata al personale del Corpo Forestale secondo le regole dei militari (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 57 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato è destinatario della disciplina del trattamento pensionistico di privilegio dettata per i militari dagli artt. 67 e 75 del d.P.R. n. 1092/1973, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 61, commi 2 e 3, del medesimo testo unico. Il diritto alla pensione privilegiata presuppone che l’infermità dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a categoria tabellare e non suscettibile di miglioramento, ma non esige che la cessazione dal servizio sia stata determinata da inidoneità. Tale ultimo requisito riguarda il solo personale civile e non è opponibile al dipendente del Corpo Forestale. La qualificazione del Corpo come smilitarizzato non esclude l’applicazione delle più favorevoli regole pensionistiche militari. È irrilevante, in senso contrario, la mera comunicazione interna tra uffici previdenziali che richiami la disciplina del personale civile.

Il Fatto

Il ricorrente, già Revisore nel ruolo dei Revisori del Corpo Forestale dello Stato, era cessato dal servizio il 1° febbraio 2013 per raggiunti limiti di età. Un’infermità alla colonna gli era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale del 4 maggio 2010. Con domanda del 27 gennaio 2017, poi reiterata l’11 novembre 2020, aveva chiesto all’INPS la pensione privilegiata.

L’Istituto aveva respinto l’istanza con provvedimento del 10 dicembre 2020, sul duplice rilievo che la cessazione era avvenuta per limiti di età e non per inabilità da causa di servizio, e che alla fattispecie si applicava l’art. 65 del d.P.R. n. 1092/1973, dettato per il personale civile. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, rivendicando l’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e richiamando la nota INPDAP n. 27 del 25 luglio 2007.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha individuato la questione dirimente nell’applicabilità al personale del Corpo Forestale della disciplina prevista per i militari. Sul piano sanitario ha ritenuto integrati tutti i requisiti: dipendenza della patologia da causa di servizio, non migliorabilità e ascrizione all’8^ categoria, Tabella A, confermate dalla CTU depositata il 15 novembre 2023.

Nel merito, la Sezione ha richiamato la propria sentenza n. 440/2022 e il consolidato orientamento della Corte, secondo cui le più favorevoli regole pensionistiche militari si applicano anche ai Corpi smilitarizzati. Per il Corpo Forestale l’equiparazione deriva dal combinato disposto degli artt. 61 e 75 del T.U. n. 1092/1973, che estende ai destinatari dell’art. 61 le disposizioni del titolo IV sui militari. La circostanza che il decreto legislativo n. 804/1948 qualifichi il personale come civile non è stata considerata ostativa.

La Corte ha quindi respinto la tesi dell’INPS fondata sull’art. 65, escludendo che l’inidoneità al servizio costituisca presupposto del diritto: essa è richiesta per il solo personale civile. Ha inoltre ritenuto priva di valore giuridico la risposta a quesito resa dalla sede INPS di Potenza, qualificandola come mera comunicazione interna, immotivata in riferimento alla specifica categoria dei Revisori.

Quanto alla decorrenza, il trattamento è stato riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 27 gennaio 2017, con arretrati maggiorati di interessi legali e, nei limiti del differenziale, di rivalutazione monetaria. L’INPS aveva eccepito la prescrizione quinquennale, ma vi ha rinunciato in udienza. Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Istituto alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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