Pensione militare in ausiliaria e limite dell’80%: nessun beneficio ulteriore (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 102 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare collocato in quiescenza con il sistema retributivo, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità superiore a diciotto anni, e che abbia raggiunto la massima aliquota di rendimento dell’80% della base pensionabile ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, non può conseguire alcun beneficio pensionistico aggiuntivo per effetto dei contributi versati durante il periodo di ausiliaria. Il disposto dell’art. 1871 C.O.M., che computa quel periodo come servizio effettivo, ha già trovato applicazione con la riliquidazione definitiva. Le circolari ministeriali invocate riguardano le sole pensioni liquidate in tutto o in parte con il sistema contributivo ex art. 1864 C.O.M., estranee alla posizione del ricorrente. La restituzione dei contributi non utilizzabili ha carattere eccezionale e non trova titolo in assenza di espressa previsione di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sottufficiale dell’Esercito, è stato collocato in quiescenza nel febbraio 2010 e, all’atto del congedo, è transitato nel ruolo di ausiliaria, dove è rimasto per cinque anni versando contributi pari all’8,75% a proprio carico, nell’ambito di una trattenuta complessiva del 33% sulla prestazione in godimento.
Ha chiesto il ricalcolo della pensione con applicazione di un diverso coefficiente di trasformazione sul montante contributivo, assumendo che i versamenti del quinquennio non fossero stati valorizzati. In subordine, ha domandato la restituzione delle somme versate a titolo previdenziale, oltre rivalutazione e interessi, invocando anche l’art. 2041 c.c. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accertato che il ricorrente, cessato dal servizio nel febbraio 2010, è divenuto titolare di assegno provvisorio, poi riliquidato in via definitiva al termine del periodo di ausiliaria con decorrenza febbraio 2015. Le prestazioni sono state calcolate con il sistema retributivo puro, avendo egli maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni.
Il dato dirimente è l’anzianità di servizio superiore a quaranta anni: in forza dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, il ricorrente ha raggiunto la massima aliquota di rendimento attribuibile al personale militare, pari all’80% della base pensionabile, secondo il principio generale dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Da ciò deriva che nessun vantaggio aggiuntivo può essergli riconosciuto.
Il richiamo all’art. 1871 C.O.M. non è conferente: la norma ha già trovato applicazione nel caso concreto, come risulta dal prospetto allegato al decreto di pensione. Le circolari del Ministero della Difesa invocate dall’interessato disciplinano le differenti ipotesi di pensione liquidata con il sistema contributivo ex art. 1864 C.O.M., nel cui novero l’ex militare non rientra, tanto meno rispetto all’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, entrata in vigore dopo il suo congedo.
La Corte ricostruisce comunque l’assetto normativo: la Riforma Fornero aveva introdotto il regime contributivo pro rata per le anzianità successive al 2011, generando effetti distorsivi per chi già vantava la massima anzianità; la legge di stabilità 2015 ha poi escluso che l’importo complessivo potesse eccedere quello liquidabile con le regole previgenti. In ogni caso, chi beneficia del più elevato coefficiente di rendimento non può fruire di alcun incremento ulteriore.
Quanto alla restituzione, la Sezione richiama il principio dell’acquisizione dei contributi alla gestione previdenziale, in forza del principio solidaristico e della tendenziale negazione della corrispettività tra contributi e prestazioni, richiamando Cass. Sez. Un. n. 879 del 2007. Il rimborso previsto dal d.P.R. n. 818/1957 riguarda solo quanto indebitamente versato, categoria estranea alle somme in contestazione, versate durante l’iscrizione nel ruolo speciale dell’ausiliaria ex art. 992 C.O.M. Il ricorso è pertanto rigettato, con spese compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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