Inammissibile il parere contabile su spese derivanti da misure di sicurezza disposte dall’Autorità giudiziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 45 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è ammissibile solo se il quesito presenta caratteri di generalità e astrattezza e non implica valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti. È inammissibile l’istanza con cui l’ente locale chiede di stabilire se sia obbligato al pagamento della quota socio-assistenziale per l’inserimento coattivo di un soggetto disposto dall’Autorità giudiziaria penale: la pronuncia sulla ripartizione degli oneri derivanti da quel provvedimento sindacherebbe l’efficacia e gli effetti patrimoniali di una decisione di altro plesso giurisdizionale, in violazione dei limiti della funzione consultiva contabile.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Laterza ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Puglia un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 in merito all’obbligatorietà del pagamento della quota socio-assistenziale del 30% per il collocamento di un cittadino residente, affetto da patologia psichiatrica e ritenuto socialmente pericoloso, presso la struttura “Casa per la Vita”. L’inserimento, qualificato come misura di sicurezza detentiva, era stato disposto dall’Autorità giudiziaria senza coinvolgimento dell’ente: il Comune dichiarava di non aver partecipato all’Unità di Valutazione Multidimensionale, di non aver predisposto alcun progetto individualizzato e di non aver assunto alcun atto di presa in carico o impegno di spesa.
A distanza di tempo la cooperativa gestrice ha richiesto all’ente il pagamento della quota, ma il Comune ha ritenuto di non dovervi provvedere per assenza dei presupposti di legge. Ha quindi formulato quattro quesiti sulla natura dell’obbligazione, sulla competenza finanziaria dell’ASL o del Ministero della Giustizia e sulla legittimità dell’accollo della spesa in mancanza di titolo giuridico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato l’ammissibilità soggettiva dell’istanza, riscontrandone la sussistenza: la richiesta proviene da un Comune, ente legittimato ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, ed è sottoscritta dal Sindaco, quale organo di vertice e legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.
Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha invece rilevato il difetto dei requisiti di generalità e astrattezza del quesito, condizioni imprescindibili per l’esercizio della funzione consultiva. Il parere non può risolversi in una consulenza generale sull’attività dell’ente né può essere reso su questioni che implicano la valutazione di comportamenti già compiuti o che tendono a orientare provvedimenti da adottare verso soggetti terzi, perché ciò integrerebbe un’ingerenza nell’amministrazione attiva.
Nel caso di specie, il Comune non ha sottoposto un dubbio ermeneutico astratto, ma un caso concreto: la richiesta di pagamento di una quota a seguito di un inserimento coattivo. I quesiti formulati mirano a ottenere una pronuncia sulla spettanza dell’onere in relazione a una fattispecie determinata, con ciò travalicando i limiti della funzione consultiva.
La Sezione ha infine individuato un profilo di inammissibilità ulteriore e dirimente: poiché l’inserimento trae origine da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria penale, una pronuncia sulla ripartizione degli oneri conseguenti sindacherebbe l’efficacia e gli effetti patrimoniali di una decisione adottata da altro plesso giurisdizionale, in violazione dei limiti imposti alla funzione consultiva contabile.
In applicazione dei principi affermati dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), la Corte ha dichiarato l’inammissibilità oggettiva dell’istanza e dei singoli quesiti, così come formulati in relazione al caso di specie.
Nota della Redazione
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