Pensione di privilegio negata in adesione al parere del collegio medico (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 138 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di privilegio del dipendente pubblico, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità non implica di per sé l’ascrivibilità a categoria tabellare. L’accertamento dell’ascrivibilità costituisce giudizio medico-legale demandato alle tabelle di cui al d.P.R. n. 915/1978 e va compiuto avendo riguardo all’entità, all’estensione, allo stato evolutivo dell’affezione e alle condizioni locali e generali del soggetto. Il giudice contabile, ove il parere del collegio medico sia immune da vizi logici ed esaustivamente motivato, lo assume a fondamento della decisione e respinge il ricorso che non ne contesti validamente le risultanze.

Il Fatto

Il ricorrente, già agente di polizia in congedo, aveva presentato domanda di pensione diretta di privilegio. L’INPS, con decreto, aveva respinto la domanda sulla base del parere negativo della commissione medica, che aveva escluso l’ascrivibilità tabellare delle infermità indicate. Una precedente vicenda amministrativa aveva visto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, poi annullato dal Ministero con un secondo decreto.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del trattamento dalla decorrenza richiesta. L’INPS ha eccepito la prescrizione e la decadenza e, nel merito, ha evidenziato la natura vincolante del parere del comitato di verifica. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene all’ascrivibilità tabellare dell’infermità polmonare già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, affidando al collegio medico il compito di stabilire, con riferimento alla data della domanda, se l’affezione fosse ascrivibile e a quale categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978.

Il consulente ha richiamato i criteri di applicazione delle tabelle, rilevando che le affezioni polmonari di natura tubercolare sono considerate in relazione all’entità, all’estensione e allo stato evolutivo, e che le valutazioni medico-legali si incentrano sul riscontro di un danno anatomico e sulla sussistenza di insufficienza respiratoria. Nel caso concreto l’infermità è risultata pregressa e in esiti stabilizzati, di lieve entità, senza deficit della funzionalità polmonare né alla data della domanda. Il collegio ha quindi concluso per l’ascrivibilità a nessuna categoria tabellare, in accordo con il precedente giudizio della commissione medica.

Il giudice ha respinto la richiesta di rinnovo della consulenza avanzata dal ricorrente. Ha ritenuto non necessario affidare l’incarico a un diverso organo, non emergendo ragioni per discostarsi dalle risultanze acquisite. Il parere è stato giudicato immune da vizi logici, esaustivamente motivato e fondato su corrette considerazioni medico-legali, oltre che aderente alle risultanze di causa.

Su queste basi il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate, in considerazione della complessità della vicenda e del tempo occorso per la definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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