Revoca delle agevolazioni e danno erariale da condotta del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 58 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di agevolazioni pubbliche concesse per la creazione di lavoro autonomo, che abbia assunto contrattualmente l’obbligo di svolgere l’attività per almeno cinque anni, risponde del danno erariale determinato dalla cessazione anticipata dell’iniziativa e dalla dichiarazione mendace sulla permanenza dei requisiti. La revoca delle agevolazioni, fondata sulla violazione dell’art. 12 del d.m. n. 295/2001, presuppone la violazione dell’obbligo di durata e la provenienza pubblica delle risorse. Il giudice contabile quantifica il pregiudizio nell’importo delle somme erogate, maggiorato degli interessi semplici al saggio ufficiale di riferimento aumentato di cinque punti, dalla data di ciascuna erogazione fino all’effettivo soddisfo. L’intervenuta archiviazione del procedimento penale per prescrizione del reato non elide la contrarietà della condotta agli obblighi contrattuali né il conseguente obbligo risarcitorio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il beneficiario di contributi pubblici, chiedendo il risarcimento di un danno erariale corrispondente all’ammontare erogato da una società a partecipazione pubblica per un’attività di commercio al dettaglio. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto, con contratto del 29 novembre 2004, si era obbligato a svolgere l’attività per almeno cinque anni e l’aveva invece cessata alla fine del 2007, dichiarando poi il contrario.
Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte per asserita mancanza di rapporto di servizio, la prescrizione del credito erariale e ha richiamato l’archiviazione del procedimento penale per truffa. Si è costituito il giorno precedente l’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che, per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 90 c.g.c., la costituzione del convenuto soltanto il giorno prima dell’udienza comporta la sua decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, tra cui rientra quella di prescrizione.
Analoga decadenza non riguarda invece la doglianza sul difetto di giurisdizione, che il giudice contabile esamina nel merito e respinge. La relazione funzionale tra convenuto e Pubblica Amministrazione si è instaurata con l’erogazione del finanziamento pubblico, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4511/2006.
Nel merito, la Corte ricostruisce la vicenda: la domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185/2000, la delibera di concessione dei contributi in conto capitale e in conto gestione, il contratto con cui il beneficiario si è obbligato a svolgere l’attività per cinque anni, la cessazione anticipata e la successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti.
La Corte afferma che l’estinzione del reato per prescrizione, disposta con decreto di archiviazione, non elide la contrarietà della condotta agli obblighi assunti con il contratto. La revoca delle agevolazioni riflette la previsione dell’art. 12, commi 1 e 5, del d.m. n. 295/2001: l’attività approvata deve essere svolta per almeno cinque anni dalla delibera di ammissione e la sua violazione comporta la revoca.
La Corte conferma la provenienza pubblica delle risorse e la loro finalizzazione a un interesse pubblico, nonché il dolo del beneficiario, desunto dalla consapevolezza della clausola quinquennale e dalla dichiarazione mendace. Sul quantum, le somme erogate vengono maggiorate degli interessi semplici al saggio ufficiale di riferimento aumentato di cinque punti, dalla data di ciascuna erogazione sino all’effettivo soddisfo, con condanna alle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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