Indennità integrativa speciale e tredicesima nella pensione privilegiata ordinaria (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 112 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle pensioni privilegiate ordinarie liquidate dopo il 1° gennaio 1995 l’indennità integrativa speciale è confluita nella base pensionabile per effetto dell’art. 15 della legge n. 724/1994 e ha perduto natura di assegno accessorio, non potendo più essere corrisposta in aggiunta al trattamento. La regola vale solo per le pensioni privilegiate ordinarie, calcolate sull’anzianità di servizio oltre che sulla gravità della menomazione, e non per quelle tabellari previste dall’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, per le quali l’art. 2 della legge n. 324/1959 conserva la corresponsione separata. Alla medesima conclusione deve pervenirsi per la tredicesima mensilità, calcolata in modo unitario sull’intera base pensionabile e non ripartita in voci autonome. La pretesa del titolare di pensione privilegiata ordinaria, già soddisfatta mediante l’inclusione delle voci nel trattamento e la loro corresponsione alle scadenze, è pertanto infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, ex ispettore capo della Polizia di Stato, è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica con decorrenza dal 15 marzo 2006, dopo oltre trentuno anni di servizio, ed è titolare di pensione privilegiata. Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 ha chiesto l’accertamento del diritto alla liquidazione dell’indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento previdenziale e della tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata, con decorrenza dalla cessazione dal servizio, oltre agli arretrati su ciascun rateo e sul trattamento di fine servizio, con interessi e rivalutazione.
L’INPS, costituendosi con memoria del 12 novembre 2024, ha sostenuto che il trattamento goduto dal ricorrente ha natura di pensione privilegiata ordinaria e non tabellare, con la conseguenza che entrambe le voci rivendicate sono già ricomprese nella base pensionabile. La questione giunge così davanti al giudice unico delle pensioni.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione del trattamento. Il ricorrente non rientra tra le categorie professionali — graduati di grado inferiore a Caporale e militari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e assimilati — alle quali l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 riserva la pensione privilegiata tabellare, calcolata su apposite tabelle in relazione alla sola gravità delle menomazioni. Solo per questa tipologia l’art. 2 della legge n. 324/1959 continua ad attribuire l’indennità integrativa speciale con separato assegno accessorio anche per i trattamenti liquidati dopo il 1° gennaio 1995.
Per le pensioni privilegiate ordinarie, come quella del ricorrente, opera invece l’art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, che dal 1° gennaio 1995 determina la pensione sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, compresa l’indennità integrativa speciale. L’indennità, in origine importo aggiuntivo volto ad adeguare stipendio e pensione al costo della vita, una volta entrata nella retribuzione pensionabile ha perso natura di assegno accessorio e non è più corrisposta in aggiunta al trattamento.
Il giudice applica il medesimo criterio alla tredicesima mensilità: per i trattamenti corrisposti dalla stessa data essa è calcolata in modo unitario sull’intera base pensionabile e non è ripartita in voci separate.
Nel caso concreto la pensione privilegiata ordinaria è stata corrisposta dopo il 1° gennaio 1995 — a partire dal 2006 — e pertanto l’indennità è stata interamente compresa nella base pensionabile e percepita alle scadenze mensili, mentre la tredicesima, calcolata sull’intero, è stata versata annualmente. La documentazione prodotta dallo stesso ricorrente conferma i pagamenti. Il ricorrente non ha dunque nulla ulteriormente a pretendere.
Non giova al ricorrente l’asserita mancanza di chiarezza del cedolino pensionistico o della risposta resa dall’INPS in sede amministrativa, che il giudice ritiene sufficientemente esplicative. Il richiamo alla pronuncia della Corte dei conti, Sez. Lazio, n. 281/2019 è inconferente, perché riguarda un trattamento liquidato in data antecedente al 1° gennaio 1995 ed è stata riformata in appello con la Sez. II Centr. App., sent. n. 605/2022. Il ricorso è pertanto respinto, con spese di lite liquidate in € 400,00 secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.