Pensioni di reversibilità: efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità e prescrizione quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 105 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma previdenziale elimina la disposizione dall’ordinamento con efficacia ex tunc e impedisce di applicarla anche ai fatti anteriori alla pubblicazione della decisione. L’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento, prevista dall’art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, incontra il solo limite dei rapporti esauriti in modo definitivo. Il rapporto pensionistico ancora in corso di svolgimento non può considerarsi esaurito e subisce quindi gli effetti caducatori della sentenza della Corte costituzionale sin dalla decorrenza del trattamento di reversibilità. La prescrizione quinquennale dei ratei arretrati decorre dalla domanda amministrativa di riliquidazione, non dalla data di insorgenza del diritto.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge superstite di un dipendente pubblico deceduto dopo due anni di matrimonio, ha chiesto la rideterminazione della pensione di reversibilità riconosciutale dall’INPS dal giugno 2015. L’Istituto aveva liquidato il trattamento applicando l’art. 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che riduce l’aliquota per i superstiti quando il matrimonio sia stato contratto dal dante causa dopo i settanta anni e con differenza di età superiore a venti anni.
La ricorrente ha invocato la sentenza n. 174/2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma, e ha chiesto la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati dal giugno 2015, oltre rivalutazione e interessi. L’INPS, costituendosi, ha dichiarato di avere in corso la riliquidazione al 60% e ha eccepito la prescrizione quinquennale, assumendo come dies a quo l’istanza amministrativa del 29 ottobre 2020.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha anzitutto delimitato la propria cognizione alla pensione di riversibilità derivante dal trattamento di dipendente pubblico, escludendo dal thema decidendum l’altra pensione richiamata in ricorso.
Nel merito, la Corte ha ricostruito gli effetti della declaratoria di incostituzionalità. La norma dichiarata illegittima perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione. L’effetto è generale e definitivo, non circoscritto al giudizio in cui la questione è stata sollevata, e la dichiarazione di incostituzionalità impedisce di applicare la norma anche ai fatti passati, perché l’invalidità della legge è originaria.
Il Giudice ha richiamato l’art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, che prevede in via generale l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento, e ne ha individuato il limite nel consolidamento delle situazioni giuridiche sorte dall’applicazione della norma caducata per esaurimento del rapporto. Ha quindi escluso che il rapporto pensionistico in esame possa ritenersi esaurito: esso è tuttora in corso di svolgimento e subisce pertanto gli effetti caducatori della sentenza n. 174/2016 sin dalla decorrenza del trattamento di reversibilità.
Su questa base la Corte ha dichiarato il diritto della ricorrente alla corretta determinazione e riliquidazione del trattamento dal 1 giugno 2015, primo giorno del mese successivo al decesso. Ha invece accolto parzialmente l’eccezione di prescrizione dell’INPS: assumendo come riferimento la domanda amministrativa del 29 ottobre 2020, ha dichiarato prescritti i ratei maturati anteriormente al 29 ottobre 2015. La soccombenza parziale ha giustificato la compensazione delle spese di lite. Il ricorso è stato quindi accolto nei termini esposti.
Nota della Redazione
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