Pensione militare liquidata dal FPLD: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 10 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto il trattamento pensionistico erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. La giurisdizione contabile sussiste, ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, solo per i trattamenti a totale o parziale carico del bilancio dello Stato o di altri enti designati dalla legge. La fusione dell’INPS con l’INPDAP non ha determinato l’unificazione delle gestioni previdenziali, che restano separate sul piano contabile e giuridico. Il riparto va accertato in relazione al fondo che sostiene concretamente la spesa, non alla qualificazione soggettiva del richiedente né alla natura militare del servizio prestato. Il giudice indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio per perdita dello stato militare, aveva chiesto il ricalcolo della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico nella misura del 44%, invocando l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare. L’istanza di ricostituzione per motivi contributivi era stata respinta dall’INPS, sul rilievo che risultava in pagamento l’importo più favorevole; la richiesta di revisione al Comitato Provinciale di Vigilanza non aveva prodotto effetti per il silenzio-rifiuto.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della nullità e illegittimità degli atti e il ricalcolo della pensione. L’INPS, costituendosi, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, osservando che il trattamento in godimento è una pensione di vecchiaia a carico della gestione privata e che la fusione con l’INPDAP non ha unificato le gestioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 103 Cost. e dagli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, che devolvono alla cognizione contabile i ricorsi in materia di pensione solo quando il trattamento sia, in tutto o in parte, a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge. Il perimetro della giurisdizione contabile è quindi definito dal soggetto che sostiene la spesa, non dalla qualificazione del rapporto di lavoro alle spalle del richiedente.
La Corte rileva che la pensione di cui si chiede la rideterminazione grava sul Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Diversamente da quanto sostenuto in udienza, la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente dimostra che le richieste dirette al Ministero della Difesa sono state respinte e che il trattamento attualmente in godimento è la pensione di vecchiaia indicata negli atti. L’argomento della natura militare della domanda non è quindi sufficiente a radicare la giurisdizione.
Sul punto la Corte richiama il giudice del riparto, secondo cui la giurisdizione contabile continua a sussistere solo per i trattamenti a totale o parziale carico del bilancio dello Stato, ovvero per le tipologie di pensioni un tempo liquidate dalle Direzioni provinciali del Tesoro; il trattamento erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti è invece totalmente a carico del bilancio dell’INPS e non dello Stato, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria (Cass., SS.UU., n. 4854/2021).
Da ciò deriva la declaratoria di difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 15 c.g.c. e l’indicazione, ai sensi dell’art. 17 c.g.c., del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione. Ogni valutazione sull’applicabilità dell’art. 54 ai trattamenti liquidati con sistema retributivo resta assorbita. Trattandosi di questione pregiudiziale, la Corte compensa integralmente le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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