Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di mera vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 133 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non deve rendere il conto giudiziale il consegnatario di beni mobili di ufficio gravato da mero debito di vigilanza, poiché tale soggetto è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non sono tenuti al conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. La mera elencazione di beni iscritti in inventario, prevalentemente in uso agli uffici, non integra una gestione di magazzino con debito di custodia. Solo la gestione contabile di scorte eccedenti il fabbisogno, con consistenze iniziali e rimanenze finali e movimenti di carico e scarico, impone la resa del conto e il conseguente giudizio di conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’agente contabile per l’Ufficio Anagrafe di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2024. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato che l’atto depositato conteneva una generale elencazione di beni mobili iscritti in inventario — arredi, strumentazione informatica e altri beni d’uso — privi dei requisiti propri di una gestione per debito di custodia. Su tali basi aveva concluso per la non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale, sollevando le questioni preliminari di ammissibilità, improcedibilità e irregolarità.
La consegnataria si è costituita, sostenendo l’insussistenza della propria qualifica di agente contabile e la natura meramente inventariale del documento, e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità con compensazione delle spese. Il Pubblico Ministero ha evidenziato la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione soggettiva del rendicontante, da cui dipende la stessa procedibilità del giudizio di conto. La Corte muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto i consegnatari per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
Il criterio distintivo è ricostruito dalla giurisprudenza contabile richiamata nel provvedimento. Il debito di custodia connota chi gestisce un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece chi, presso una singola articolazione funzionale, esercita la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e gestisce le scorte strettamente funzionali all’esigenza dell’ufficio.
La Corte precisa la linea di discrimine qualitativa e quantitativa. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo costituenti scorte operative necessarie al funzionamento ordinario restano esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa, come affermato dalle Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Ne consegue che grava sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettivo rapporto di custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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