Riconoscimento del servizio a scavalco e diritto agli arretrati pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 106 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del periodo di servizio svolto a scavalco e della relativa contribuzione integra il diritto del pensionato alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle spettanze arretrate. Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo i criteri fissati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi; essa non può essere dichiarata quando la parte attrice non aderisca alla prospettazione della resistente.

Il Fatto

Il ricorrente, funzionario in quiescenza già Segretario comunale, lamenta il mancato versamento da parte del Comune dei contributi per il periodo dal 1 al 31 luglio 1994, in relazione all’esercizio delle funzioni di segretario comunale a scavalco. A fronte della richiesta di certificazione contributiva inoltrata nel 2019, l’ente locale aveva attestato la retribuzione erogata senza indicare l’ammontare dei contributi versati, le modalità e i termini dell’accredito presso la cassa allora gestita dall’INPDAP.

Il ricorrente chiede quindi il riconoscimento del periodo come retribuito e della relativa contribuzione ai fini del computo del trattamento pensionistico, con condanna del Comune e dell’INPS a certificare, recuperare e accreditare i contributi. In via subordinata domanda il risarcimento del danno da comportamento colposo dell’amministrazione. L’INPS eccepisce che l’anno 1998 è interamente coperto da contribuzione e che, trattandosi di servizi simultanei, la retribuzione non può sommarsi a quella del servizio principale.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva che, nel corso del giudizio, il Comune ha certificato in data 11 luglio 2023 il periodo dal 1 al 31 luglio 1994 e che l’estratto conto assicurativo aggiornato ha inserito il periodo in contestazione. L’INPS ha quindi depositato la determina di riliquidazione del trattamento pensionistico, riconoscendo in tal modo la spettanza di quanto richiesto.

Su questa base la Corte afferma il diritto del ricorrente alla liquidazione delle spettanze arretrate con condanna dell’Istituto al relativo pagamento. Il percorso argomentativo valorizza l’aggiornamento della posizione contributiva quale presupposto della nuova determinazione del trattamento: una volta inserito il periodo a scavalco, la maggiore anzianità contributiva spiega effetti sulla misura della pensione.

Quanto alla richiesta dell’INPS di declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudice richiama l’orientamento della Cassazione (Cass. civ. Sez. 3^ n. 16150/2010, Cass. civ. Sez. 2^ n. 21757/2021, Cass. civ. Sez. lavoro ord. n. 852/2022): la cessazione presuppone l’accordo delle parti sul sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale. Poiché il ricorrente non ha aderito alla prospettazione della resistente — rilevando che, nonostante la determina, non erano stati accreditati gli importi e gli arretrati — la pronuncia di cessazione non può essere adottata.

Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 429, comma 3, e 150 disp. att. cod. proc. civ., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, secondo il criterio dell’assorbimento.

La Corte accoglie quindi il ricorso come in motivazione e condanna tanto il Comune quanto l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 ciascuno, oltre IVA e CPA. La statuizione sulle spese riflette la posizione processuale dei due enti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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