Pensione privilegiata e omessa valutazione della cardiomiopatia dilatativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 148 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto reiettivo adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che recepisce per relationem il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, è sindacabile nel merito quando il parere ometta di esaminare una delle infermità espressamente indicate nella domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. In tale ipotesi il giudice contabile, disponendo consulenza medico-legale ai sensi dell’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010, accerta autonomamente il nesso eziologico o concausale e la conseguente ascrizione tabellare. La statuizione di inammissibilità del ricorso per assenza di previa domanda amministrativa non forma giudicato sul merito e non preclude la decisione sulla domanda successivamente proposta. La dipendenza da concausa di servizio efficiente e determinante va affermata quando l’infermità si correli ai fattori patogeni presenti nello svolgimento del servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa o concausa di servizio delle infermità cardiologiche e la condanna al pagamento della pensione privilegiata ordinaria, con ascrizione alla quarta categoria della tabella A. La domanda si fondava sui servizi prestati in occasione di eventi alluvionali nel territorio messinese e su una grave sintomatologia bronco-infettiva insorta poco prima della diagnosi di cardiomiopatia dilatativa ipocinetica.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva espresso parere negativo e l’Amministrazione aveva formato il decreto reiettivo. Un precedente ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di previa domanda amministrativa. Presentata nuova istanza, questa veniva respinta con provvedimento notificato nel gennaio 2023, con richiamo al decreto reiettivo già adottato. Di qui il nuovo giudizio davanti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il Giudice respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorso è volto all’accertamento del diritto al trattamento di privilegio e alla condanna al pagamento del beneficio, materia che appartiene alla giurisdizione contabile, come confermato dai richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito contabile.

È poi infondata l’eccezione di ne bis in idem collegata alla precedente sentenza di questa Corte. Quella decisione si era limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per assenza della previa istanza amministrativa. Una statuizione di tal genere, secondo il costante avviso della Suprema Corte richiamato dal Giudice, non è idonea ad assurgere a giudicato capace di precludere l’esame nel merito della domanda oggi proposta.

Nel merito, la Corte valorizza il parere del consulente medico-legale. Il consulente ha sottoposto il ricorrente a visita diretta, ha esaminato la documentazione sanitaria e i precedenti di servizio, ed è pervenuto alla conclusione che l’infermità, meglio definita come cardiomiopatia dilatativa ipocinetica e cardiopatia ischemica con stenting, è dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante. Il consulente ha inoltre indicato l’ascrizione alla tabella A quarta categoria per due anni dalla riforma, poi quinta categoria a vita, e l’ascrivibilità complessiva alla quarta categoria a vita dal 2015, considerando anche la patologia lombosacrale già riconosciuta.

Il Giudice ritiene l’elaborato immune da vizi logico-motivazionali, non adombrati dalle parti, e lo fa integralmente proprio, senza che sussistano specifici obblighi motivazionali in tal senso. Il ritardo nel deposito del parere definitivo rispetto al termine fissato in ordinanza non ha recato alcun vulnus difensivo, poiché le parti non hanno prodotto scritti nei termini loro assegnati. Ne resta integro il contraddittorio.

Accertata la dipendenza causale, la Corte accoglie il ricorso e condanna l’Istituto previdenziale alla corresponsione della pensione di privilegio con decorrenza dalla domanda amministrativa del 15 settembre 2022, oltre alla differenza rispetto ai ratei già liquidati, con rivalutazione monetaria e interessi secondo il criterio dell’assorbimento. La complessità medico-legale giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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