Pensione privilegiata: lo stress dirigenziale è concausa efficiente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 352 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, il fatto di servizio rilevante non è soltanto quello efficiente ed esclusivo, ma anche quello che integri concausa efficiente e determinante dell’infermità, ai sensi degli artt. 64 e ss. d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice contabile può accertare in via autonoma la dipendenza causale della patologia dai fatti di servizio, anche quando il ricorrente sia ancora in servizio o non abbia ancora presentato domanda di pensione in via telematica: sussiste interesse attuale e concreto all’accertamento del nesso, quale presupposto del futuro diritto. Il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è insindacabile e può essere superato dalle risultanze della CTU. L’accertamento del nesso causale, ai limitati fini della pensione privilegiata, non esaurisce la successiva attività amministrativa dell’Istituto previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia cardiaca diagnosticatagli, con il conseguente diritto alla pensione privilegiata, agli arretrati, alla rivalutazione e agli interessi.
L’istanza amministrativa era stata rigettata sulla base del parere negativo del CVCS, che aveva escluso il nesso causale ritenendo lo stress psico-fisico invocato non eccedente il comune impegno dell’attività d’istituto. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento deducendo il deficit istruttorio e motivazionale del parere, richiamando la perizia medico-legale di parte. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per mancata presentazione telematica della domanda e l’insindacabilità del parere, invocando inoltre la prescrizione quinquennale dei ratei; il Ministero, costituitosi tardivamente, ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte revoca in limine la declaratoria di contumacia del Ministero, costituitosi tardivamente ma prima del passaggio in decisione: l’effetto della costituzione tardiva è che non possono valutarsi le sue difese non riconducibili a eccezioni rilevabili d’ufficio.
Nel merito, il Collegio affronta l’eccezione di improcedibilità. La circostanza che il ricorrente fosse ancora in servizio o non avesse ancora prodotto domanda di pensione non incide sull’ammissibilità della domanda processuale, volta all’accertamento del nesso causale denegato in sede amministrativa. Sussiste interesse attuale e concreto all’accertamento del rapporto tra fatti di servizio e infermità, presupposto del futuro diritto a pensione, ed è integrato il requisito di giustiziabilità, stante l’operatività del principio di unicità dell’accertamento ex art. 12 d.P.R. n. 460/2001. Irrilevante è la sopravvenuta quiescenza.
Sul piano sostanziale la Corte richiama gli artt. 64 e ss. d.P.R. n. 1092/1973: il fatto di servizio rileva anche come concausa, purché efficiente e determinante. Il CML ha accertato che la cardiopatia era già presente in forma latente e che il servizio operativo, protratto per anni e con elevate responsabilità dirigenziali, ha determinato un elevato stress psico-fisico, aggravando e/o appalesando più precocemente l’evento ischemico, con ruolo di concausa efficiente e determinante. Il CML ha inoltre ascritto la condizione clinica alla tab. A, categoria VIII, a vita.
Il giudice non è tenuto a particolari oneri motivazionali quando aderisce alle conclusioni del CTU. Le conclusioni del perito sono immuni da vizi o contraddizioni tecnico-comparative, fondate sull’esame dei precedenti di servizio e della documentazione, e non contraddette dalle parti. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento della dipendenza da concausa di servizio e dell’ascrivibilità tabellare, restando impregiudicata ogni successiva attività amministrativa. Le spese sono compensate per la natura tecnica dell’accertamento.
Nota della Redazione
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