Dichiarazioni mendaci sul curriculum e danno erariale da retribuzione indebita (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 147 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il candidato che, mediante dichiarazioni sostitutive non veritiere sul possesso del requisito di esperienza lavorativa almeno quinquennale richiesto dal bando, consegua il conferimento di un incarico dirigenziale presso la pubblica amministrazione pone in essere una condotta dolosa che rende illecita la causa del contratto e irrimediabilmente inficiato il sinallagma tra prestazione specializzata e retribuzione. Le retribuzioni percepite costituiscono danno erariale risarcibile, non rilevando che le prestazioni siano state effettivamente svolte, poiché il possesso dei requisiti culturali e professionali è premessa necessaria per l’utile svolgimento dell’attività. È inapplicabile l’art. 2126 cod. civ., operando la tutela retributiva solo rispetto a un rapporto lecitamente instaurato. Il concorso colposo della commissione esaminatrice è escluso quando il danno trovi causa unica e diretta nelle mendaci dichiarazioni del candidato.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio una candidata per sentirla condannare al pagamento di euro 23.022,59, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. L’azione traeva origine da un esposto anonimo e dalle successive verifiche sui titoli dichiarati dalla convenuta in sede di domanda per la procedura selettiva indetta ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

La candidata aveva attestato, nel curriculum e nelle autocertificazioni, di aver svolto per oltre un quinquennio attività di collaborazione presso uno studio legale, con specifico riferimento alla materia ambientale. L’amministrazione, non ricevendo riscontri documentali, avviava la verifica e disponeva la decadenza dall’incarico. Il ricorso proposto dalla convenuta dinanzi al Giudice del lavoro veniva rigettato. La Procura contestava quindi la responsabilità amministrativa per la retribuzione indebitamente percepita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce le coordinate normative della disposizione richiamata, applicabile al personale regionale per effetto del rinvio contenuto nella normativa regionale. Il comma 6 dell’art. 19 consente il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli, purché in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o provenienti dai ruoli degli avvocati.

La Corte ritiene che la norma non operi alcun riferimento specifico all’iscrizione all’albo professionale quale presupposto per valutare l’attività svolta presso uno studio legale. Ciò che rileva è la dimostrazione di un’esperienza concreta in posizioni funzionali per le quali sia richiesta la laurea. Lo studio legale può essere individuato quale luogo in cui svolgere attività di collaborazione professionale, ma tale circostanza deve essere provata. Nel caso concreto, la convenuta non ha fornito alcuna dimostrazione, né in sede amministrativa né in sede giudiziale civile.

Il Collegio qualifica la condotta come abuso di titolo: il curriculum indicava attività specifiche mai prestate o comunque non dimostrate, e la qualifica di praticante risultava incompatibile con i dati documentali. Le dichiarazioni, per il livello culturale del soggetto, non possono ascriversi a mere sviste, ma a dolosa e consapevole volontà di rappresentare alla commissione una realtà non corrispondente.

Accertata la non veridicità delle dichiarazioni, la Corte afferma che i benefici economici illecitamente conseguiti costituiscono danno erariale risarcibile. Richiamando la consolidata giurisprudenza contabile, esclude che rilevi l’effettività delle prestazioni svolte, poiché il possesso dei requisiti è premessa necessaria per l’utile svolgimento dell’attività. È quindi inapplicabile l’art. 2126 cod. civ., come precisato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 296/1990).

Quanto al preteso concorso colposo della commissione esaminatrice, il Collegio lo esclude: il danno trova causa unica e diretta nelle dichiarazioni mendaci, con intento doloso, non ravvisandosi alcun negligente ritardo dell’amministrazione, che aveva avviato la verifica appena due mesi dopo il conferimento. La condotta configura un doloso arricchimento che esclude ogni riduzione del risarcimento. La domanda attorea è pertanto accolta, con condanna al pagamento della somma indicata e delle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *