Danno all’immagine della PA e clamor fori senza risonanza mediatica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 15 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine è risarcibile anche in favore della P.A., quale persona giuridica titolare di un diritto della personalità suscettibile di valutazione economica sotto il profilo delle spese necessarie al ripristino del bene leso. La componente oggettiva del pregiudizio, costituita dal clamor fori, non integra la lesione ma ne determina la dimensione, e assume ruolo preminente nella quantificazione equitativa. Il giudice contabile, nella liquidazione del danno all’immagine ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994, deve pertanto verificare l’effettiva risonanza della condotta sui mezzi di informazione. La pubblicazione su tre giornali on line, in assenza di diffusione paragonabile a quella dei quotidiani a maggiore tiratura, giustifica una riduzione del risarcimento rispetto alla pretesa attorea.

Il Fatto

Il Procuratore regionale citava in giudizio un dipendente di una azienda ospedaliera per il danno all’immagine arrecato all’ente. La condotta contestata consisteva nella predisposizione e sottoscrizione di delibere di rimborso delle spese legali in proprio favore, a fronte di falsa documentazione e in relazione a procedimenti penali non definiti nei termini rappresentati. I fatti erano già stati accertati in sede penale con sentenza di patteggiamento per truffa aggravata e in sede contabile con precedente pronuncia di questa Sezione, che aveva condannato il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale accertando la sua responsabilità dolosa quale proponente, estensore e beneficiario delle deliberazioni.

Il requirente invocava l’art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994 per la quantificazione del danno, producendo tre articoli di stampa on line a dimostrazione della risonanza mediatica. Il convenuto non si costituiva in giudizio. La questione giungeva alla decisione del Collegio sul presupposto processuale e sulla quantificazione del pregiudizio all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal presupposto processuale: la sentenza penale irrevocabile ex art. 444 c.p.p. per truffa aggravata integra il requisito richiesto dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che ha solo posto un limite all’esercizio dell’azione, senza eliminarla. Richiama in proposito la giurisprudenza consolidata, tra cui Corte cost. n. 355/2010 e Corte conti, SS.RR. n. 8/2015/QM. La forza espansiva del giudicato penale, ai sensi degli artt. 651, comma 1, e 654 c.p.p., rende incontestabile la sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell’attribuzione al condannato.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento della legittimità secondo cui il diritto all’identità e alla reputazione appartiene anche alle persone giuridiche (Cass. civ. n. 7642/1991). Sulla scia del revirement delle Sezioni Unite n. 26972/2008, ribadito da Cass. n. 12929/2007 e Cass., SS.UU., n. 5756/2012, il danno non patrimoniale alla P.A. è risarcibile quando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica equivalente ai diritti fondamentali della persona, liquidandosi equitativamente.

Sul piano della quantificazione, il Collegio ribadisce che la componente oggettiva del clamor fori svolge un ruolo preminente: il clamore e la risonanza della notizia non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione (Corte conti, Sez. Umbria, n. 53/2017). Il pregiudizio da perdita di prestigio, che può ingenerare sfiducia nei dipendenti e nei cittadini, va misurato sulla percezione esterna.

Applicando questi principi al caso, la Corte rileva che i tre articoli on line, al di là della loro visibilità sul web, non raggiungono quella risonanza tipica dei quotidiani a maggiore tiratura regionale o nazionale. Pertanto si discosta dalla quantificazione operata dal requirente e liquida equitativamente il danno all’immagine in 10.000,00 euro, comprensivo di rivalutazione monetaria. Segue la condanna del convenuto alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *