TFS ai dipendenti pubblici fuori dalla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 160 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934, comprende il diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni pubbliche e le materie ad esse strumentali, ma non si estende al trattamento di fine servizio, che costituisce trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, nella specie il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La domanda di riliquidazione del TFS va pertanto dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell’art. 17, comma 2, c.g.c., ove il processo sia riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Quanto alla domanda pensionistica, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa, concordemente ammessa dalle parti, integra cessazione della materia del contendere, istituto di elaborazione giurisprudenziale applicabile anche ai giudizi contabili.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente di un Comune, collocata in quiescenza con pensione anticipata, ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione e del TFS in virtù degli aumenti economici derivanti dal rinnovo del CCNL di categoria 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018. Dopo una domanda amministrativa e successive diffide rimaste senza esito, ha introdotto il giudizio pensionistico chiedendo la condanna dell’INPS e, in via subordinata, una CTU contabile.
Costituitasi, l’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al TFS e ha dedotto che la pensione era già stata riliquidata, con calcolo degli interessi e pagamento previsto nella rata di marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale. Richiamando la costante giurisprudenza della Corte di cassazione — Cass. civ. SS.UU. n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014 — ribadisce che la giurisdizione pensionistica contabile copre il diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni pubbliche e le materie strumentali.
Tra queste ultime non rientra il TFS. Sul punto la Corte richiama Cass. civ. SS.UU. n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008 e la propria consolidata giurisprudenza (Sez. giur. Reg. siciliana n. 879/2015, Sez. giur. Lombardia n. 83/2017, Sez. giur. Lazio n. 573/2019). Il TFS è trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro e appartiene alla cognizione del giudice del rapporto, cioè del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La declinatoria produce l’effetto previsto dall’art. 17, comma 2, c.g.c.: restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se questa viene riassunta, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, davanti al giudice competente.
Sulla domanda pensionistica la Corte rileva che le parti concordano sull’avvenuta riliquidazione e sul pagamento degli arretrati. Richiamando Cass. civ. n. 7871/2019 e n. 22446/2016, qualifica la cessazione della materia del contendere come fattispecie estintiva di elaborazione giurisprudenziale, non disciplinata dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, pronunciabile anche d’ufficio quando il fatto nuovo sia successivo alla domanda e ritualmente acquisito o concordemente ammesso. La sopravvenuta soddisfazione fa venire meno l’essenza della controversia.
Le spese di lite sono compensate integralmente, avendo l’INPS riliquidato tempestivamente la pensione con la lavorazione del 19 dicembre 2023, dopo la comunicazione dei dati di ultimo miglio da parte dell’amministrazione datoriale. Nulla per le spese di giustizia, in forza del principio di gratuità del giudizio pensionistico ex art. 10 L. n. 533/1973.
Nota della Redazione
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