Parere positivo su acquisto di partecipazione camerale in società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 75 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo delibera sulla conformità dell’atto di acquisizione di una partecipazione societaria ai parametri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il requisito della stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente può essere soddisfatto sulla base della strumentalità della partecipazione rispetto alle funzioni dell’ente socio. La valutazione di sostenibilità finanziaria è apprezzata in chiave proporzionale al grado di complessità e alla dimensione dell’operazione, potendo risultare sufficiente una documentazione analoga al business plan quando l’impegno finanziario sia esiguo. La qualificazione della misura come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 TFUE, va verificata alla stregua del criterio dell’investitore privato e della idoneità dell’attività a incidere sugli scambi tra Stati membri.
Il Fatto
Una Camera di commercio ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui la propria Giunta ha stabilito di sottoscrivere una quota dell’aumento di capitale deliberato da una società consortile a capitale interamente pubblico, operante quale soggetto in house del sistema camerale.
L’operazione trae origine dall’invito rivolto dalla società alle Camere di commercio non ancora socie, affinché valutassero l’adesione all’aumento di capitale. L’ente istante ha manifestato interesse per una quota di valore contenuto, inserendola nel piano degli investimenti del preventivo economico. Acquisita la disponibilità della società a considerare valida la formalizzazione oltre il termine inizialmente indicato, la Giunta ha adottato l’atto deliberativo oggetto del controllo, che la Sezione è chiamata a scrutinare quanto alla conformità al T.U.S.P.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della competenza. Le Camere di commercio integrano la nozione di «altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione» e, per il criterio di ripartizione fissato dal comma 4 dell’art. 5, gli atti di acquisizione di partecipazioni societarie rientrano nella competenza delle Sezioni regionali di controllo. La competenza della Sezione per il Lazio è pertanto correttamente radicata.
Sul piano dell’ambito soggettivo, la società partecipa del modello dell’in house providing e la sua costituzione in forma consortile è coerente con l’art. 3 del T.U.S.P.; la compartecipazione di Unioncamere e di un ente di rilievo nazionale consolida il rapporto funzionale con il sistema camerale nel suo complesso.
Quanto all’art. 4, la Sezione verifica la corrispondenza tra le attività esercitate dalla società e le finalità istituzionali dell’ente socio, riconducendo l’attività di supporto digitale-tecnologico alle funzioni camerali tipizzate dalla legge n. 580/1993 e riscontrando il requisito della strumentalità in considerazione della natura consortile e del controllo analogo.
Sul requisito dell’analitica motivazione ex art. 5, comma 1, la Sezione reputa esplicitata la stretta necessità della partecipazione, pur rilevando l’assenza di valutazioni comparative sul ricorso al mercato. Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, in mancanza di un vero e proprio business plan triennale, la documentazione allegata e la esiguità dell’impegno sono ritenute comunque sufficienti in forza di un giudizio proporzionale, con richiamo all’art. 5, comma 1, e a forme analoghe di analisi di fattibilità. Parimenti, sul versante della convenienza economica, la Sezione rileva che non è stato svolto alcun confronto costi-benefici tra scelte alternative, restando la motivazione ancorata ai vantaggi di policy.
Sul profilo degli aiuti di Stato, richiamato l’art. 107 TFUE, la Sezione applica il criterio dell’investitore privato e valuta la non idoneità dell’attività a incidere sugli scambi tra Stati membri, in ragione della sua natura strumentale e sostanzialmente locale. Il parere è quindi reso in senso positivo, con le osservazioni contenute in parte motiva.
Nota della Redazione
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