Invalidità civile al 74% e contribuzione figurativa: necessaria la domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 164 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura superiore al 74 per cento, richiesto dal dipendente pubblico ai soli fini della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, co. 3, L. n. 388/2000, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, perché incide sulla determinazione dell’an e del quantum del trattamento pensionistico. Il diritto a quel beneficio non è però accertabile in via giudiziale in mancanza della previa domanda amministrativa: l’art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. impone che la pretesa pensionistica sia sottoposta all’amministrazione prima del ricorso. La domanda di accertamento dell’invalidità civile, presentata per conseguire le prestazioni assistenziali, non equivale alla richiesta del beneficio contributivo. Il giudice contabile non può sostituirsi all’amministrazione nell’esame di domande non trasfuse nel provvedimento impugnato. Il beneficio può essere chiesto anche in costanza di attività lavorativa, ma serve una specifica istanza.
Il Fatto
La ricorrente, funzionario giudiziario in servizio, chiede alla Corte dei conti di accertare il proprio stato di invalidità civile in misura almeno pari al 74 per cento. Il fine dichiarato è accedere in anticipo al trattamento pensionistico e ottenere la maggiorazione contributiva dell’art. 80, co. 3, L. n. 388/2000.
La ricorrente era stata riconosciuta invalida civile al 35 per cento e poi al 50 per cento. Nel 2021 presenta istanza all’azienda sanitaria per l’aggravamento, all’esito della quale la commissione medica indica provvisoriamente una percentuale del 75 per cento. Il verbale definitivo dell’INPS riduce invece la misura al 60 per cento. Contro tale esito la ricorrente agisce direttamente davanti alla Corte dei conti, sostenendo che in materia non è più previsto il ricorso amministrativo e che il termine di sei mesi è stato rispettato. L’INPS eccepisce la carenza di interesse ad agire e la mancanza della domanda amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il giudice afferma anzitutto la propria giurisdizione. Richiamando le pronunce delle Sezioni Unite n. 19614/2009, n. 21490/2010 e n. 17689/2015, rileva che il riconoscimento dell’invalidità al 75 per cento è qui richiesto non per le prestazioni assistenziali, ma per quantificare l’anzianità contributiva utile alla pensione. Resta impregiudicato ogni vaglio sulle cause di inammissibilità.
Passando al piano preliminare, la Corte esamina l’istanza di revoca dell’ordinanza istruttoria. In forza del rinvio all’art. 102 c.g.c., i provvedimenti non decisori sono revocabili dal giudice che li ha emessi finché non abbiano avuto esecuzione, e sono reclamabili davanti allo stesso giudice monocratico. L’ordinanza va revocata, perché la causa può essere decisa sulla questione preliminare, senza necessità di verificare il requisito sanitario.
La Corte ritiene sussistano i presupposti della decisione semplificata ex art. 167, commi 4 e 5, c.g.c.: il contraddittorio è completo, tutte le parti sono costituite e la ricorrente ha potuto esporre le proprie ragioni, pur non comparendo all’udienza camerale.
Nel merito, l’eccezione dell’INPS è fondata. L’art. 80, co. 3, L. n. 388/2000 richiede un’invalidità superiore al 74 per cento e una domanda dell’interessato. Dagli atti risulta solo l’istanza di invalidità civile del 2021: manca la prova che l’accertamento sia stato chiesto ai fini della maggiorazione contributiva. Richiamando Cass. civ., Sez. L, n. 9877/2019 e la giurisprudenza contabile di appello, il giudice esclude l’azione di mero accertamento del grado di invalidità, elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione.
La Corte corregge però la tesi dell’INPS: il beneficio non va chiesto necessariamente al momento del pensionamento. L’interessato può presentare la domanda in costanza di attività lavorativa, come conferma Cass. civ., Sez. L, n. 30636/2022. Il ricorso è quindi inammissibile; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.g.c..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.