Valutazione numerica della qualità artistica e sufficienza della griglia nei contributi FUS (Cons. Stato n. 10010 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della qualità artistica ai fini dell’ammissione ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito salvo macroscopici profili di incongruità. Il meccanismo normativo impedisce che tale discrezionalità trasmodi in arbitrio quando la griglia di valutazione dell’Allegato B al D.M. 27 luglio 2017 specifichi la qualità artistica in obiettivi strategici, obiettivi operativi e fenomeni, con punteggio massimo predeterminato per ciascuno. In tal caso l’attribuzione del voto numerico è sufficiente a esternare l’iter logico seguito, rendendo superflua l’ulteriore parcellizzazione dei punteggi e non integrando alcun difetto di motivazione. La natura comparativa della procedura rafforza tale conclusione, assumendo la comparazione rilievo anche sul piano della verifica dell’idoneità dei criteri.
Il Fatto
Un’associazione culturale operante nel settore musicale ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto direttoriale con cui, per il triennio 2022-2024, la sua istanza di ammissione al contributo FUS era stata esclusa per mancato superamento della soglia di sbarramento prevista per la qualità artistica. La Commissione consultiva aveva attribuito al progetto un punteggio inferiore ai dieci punti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.M. 27 luglio 2017.
La ricorrente lamentava, tra l’altro, il difetto di motivazione della valutazione numerica e la mancata predeterminazione dei criteri. Il TAR accoglieva il ricorso sotto il profilo motivazionale, annullando in parte qua gli atti e disponendo la rinnovazione della valutazione davanti a una Commissione in diversa composizione. Il Ministero ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame richiamando il proprio orientamento, ribadito in Cons. St. n. 6475/2024 e in altre pronunce relative all’ammissione al programma triennale 2022-2024. Il punto di partenza è il precedente Cons. Stato, Sez. VI, n. 2699 del 2018: la qualità artistica implica esercizio di discrezionalità tecnica, ma il meccanismo normativo impedisce che essa degeneri in arbitrio grazie alla fissazione di parametri e punteggi massimi.
La Corte sottolinea che la qualità artistica viene specificata in obiettivi strategici, obiettivi operativi e fenomeni, per ciascuno dei quali è previsto un punteggio massimo in virtù di preventiva determinazione direttoriale. Esiste dunque una specificazione di criteri e sub-criteri che parcellizza gli elementi della qualità artistica, così che la discrezionalità risulta veicolata in ambiti obbligatori e previamente definita.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, l’omessa previsione di ulteriori sub-criteri da parte della Commissione è supplita dall’articolazione in più livelli della griglia e dall’entità dei punteggi massimi. La griglia dell’Allegato B appare dettagliata e non generica. Il punteggio numerico è quindi idoneo a dare conto dell’iter logico valutativo, trattandosi di giudizio tecnico reso a fronte di criteri predeterminati.
Il Collegio aggiunge che la valutazione della Commissione ha carattere comparativo, riguardando la totalità dei candidati e tenendo conto delle risorse stanziate. I margini di opinabilità insiti nel giudizio non sono sindacabili se non in presenza di macroscopici profili di incongruità, nella specie non ravvisati.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese di lite del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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