Lavoro straordinario della Guardia di Finanza: esclusa l’indennità pensionabile dalla base di computo (TAR Puglia n. 551 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del trattamento economico del personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusa la misura del compenso per il lavoro straordinario, è integralmente rimessa alla concertazione tra Governo e organi di rappresentanza militare, il cui esito è recepito con d.P.R. Ne consegue che l’art. 43 della legge n. 121/1981, che ancorava il compenso per lo straordinario alla retribuzione mensile, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lgs. n. 195/1995, che ha devoluto alla fonte concertativa la determinazione dell’intero trattamento economico. L’indennità pensionabile, pur avendo natura retributiva, non costituisce pertanto parametro legittimo per il ricalcolo della retribuzione dovuta per il lavoro straordinario. Il sindacato di costituzionalità ex art. 36 Cost. va svolto sulla globalità del trattamento economico e non sulle sue singole componenti, mentre la scelta di remunerare in via forfettaria lo straordinario nel pubblico impiego militare non è irragionevole, considerati i principi di cui agli artt. 54, 97 e 98 Cost.
Il Fatto
Alcuni sottufficiali della Guardia di Finanza, in servizio in Puglia, hanno adito il TAR per ottenere la riparametrazione del compenso per il lavoro straordinario svolto nell’ultimo quinquennio, pretendendo che nella base di computo fosse inclusa l’indennità pensionabile, da loro ritenuta componente fissa e continuativa della retribuzione. I ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione delle disposizioni dei d.P.R. di recepimento degli accordi di concertazione – in particolare l’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018 e l’art. 45 del d.lgs. n. 95/2017 – per contrasto con l’art. 43 della legge n. 121/1981 e con gli artt. 3 e 36 Cost., sollevando altresì eccezione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la domanda, richiamando la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5346 del 2025. La norma parametro invocata, l’art. 43 della legge n. 121/1981, non sarebbe più in vigore: il d.lgs. n. 195/1995, nel dettare la nuova disciplina organica del rapporto di impiego delle forze di polizia, ha devoluto alla concertazione la materia del trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi incluso lo straordinario, così abrogando per incompatibilità le previgenti disposizioni. L’assetto concertativo ha poi modificato radicalmente il sistema, a partire dal d.P.R. n. 164/2002, che ha sganciato la retribuzione dello straordinario dallo stipendio, ancorandola a importi fissi e forfettari.
Quanto al prospettato contrasto con l’art. 36 Cost., il Collegio ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza costituzionale, per cui la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione vanno valutate con riferimento alla globalità del trattamento economico e non alle singole componenti. Ha inoltre escluso che la mancata inclusione dell’indennità pensionabile nella base di computo dello straordinario renda il compenso sproporzionato, considerato il peculiare contesto ordinamentale del pubblico impiego militare, ove la prestazione eccedente l’orario obbligatorio è remunerata in via forfettaria anche in ragione delle finalità di contenimento della spesa pubblica.
In relazione alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., il Tribunale ha ritenuto la scelta normativa non arbitraria: la differenza di trattamento rispetto al lavoro straordinario del settore privato trova giustificazione nella diversa natura del rapporto, permeato dalla dimensione autoritativa e dai principi di cui agli artt. 54, 97 e 98 Cost. Il richiamo all’art. 2108 c.c. è stato giudicato non mutuabile al pubblico impiego, mancando un soggetto che si appropri uti singulus dei risultati della prestazione aggiuntiva.
Infine, il giudice ha dichiarato la manifesta inammissibilità dell’eccezione di legittimità costituzionale avente ad oggetto i d.P.R., trattandosi di fonti di rango secondario escluse dal sindacato della Corte costituzionale. Ha inoltre evidenziato che le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali non sono vincolanti per il giudice nazionale e non inficiano la validità degli atti prodotti dal sistema di concertazione.
Nota della Redazione
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