PABE e piano paesaggistico: legittimi gli oneri documentali per la compatibilità paesaggistica (TAR Toscana n. 1003 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il PABE, quale strumento attuativo del PIT-PPR, costituisce il parametro di riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’attività estrattiva, da riferire agli effetti cumulativi sul paesaggio. Le previsioni delle NTA che impongono la produzione di documentazione a corredo dell’istanza non integrano un aggravamento del procedimento, perché sono funzionali alla verifica di conformità dei singoli interventi al piano. Il rinvio alle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica per il dimensionamento delle vasche è coerente con il regolamento attuativo regionale e non illogico. Il potere comunale di valutare la revoca dell’autorizzazione all’escavazione, previa conferenza di servizi, è distinto e autonomo rispetto ai provvedimenti di messa in sicurezza delle autorità competenti. È inammissibile, per difetto di interesse attuale e concreto, la censura che non indichi il pregiudizio arrecato alla sfera giuridica del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente coltiva una cava nel Bacino di Torano, nel Comune di Carrara, in forza di autorizzazione estrattiva. Con deliberazione consiliare il Comune approvava definitivamente il Piano Attuativo di Bacino Estrattivo relativo alla scheda n. 15 del PIT-PPR, ai sensi degli artt. 113 e 114 L.R. 65/2014, già adottato in precedenza.

La società impugnava la deliberazione di approvazione e gli elaborati richiamati, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Si costituivano il Comune, la Regione Toscana e il Ministero. All’udienza pubblica la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione dei primi due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibili i primi due motivi, in ragione della dichiarazione resa in udienza dal difensore. Il primo riproponeva doglianze già respinte in un precedente giudizio; il secondo censurava la previsione delle NTA che demandava a un successivo studio la definizione delle percentuali minime di resa in blocchi.

Il terzo motivo è respinto. Il PABE è parametro della valutazione di compatibilità paesaggistica e l’art. 35 NTA fa ragionevolmente rinvio agli effetti cumulativi sul paesaggio. L’art. 36 NTA elenca la documentazione necessaria alla verifica di conformità dei singoli interventi e non configura un aggravamento procedimentale: declina l’onere di allegazione secondo il tipo di intervento e, al comma 3, prevede anzi una presentazione semplificata per le varianti che non richiedono nuova autorizzazione.

Infondato è anche il quarto motivo. Il dimensionamento delle vasche secondo le LSPP è coerente con il regolamento attuativo della L.R. 35/2015, che impone al progetto di coltivazione di indicare le modalità di gestione delle acque meteoriche e di dilavazione. La previsione non è illogica, considerata l’ingravescenza dei fenomeni atmosferici.

Quanto all’art. 34, comma 9, NTA, il potere comunale di valutare la revoca dell’autorizzazione è diverso e autonomo rispetto ai provvedimenti di messa in sicurezza delle autorità competenti e si esercita con le garanzie della conferenza di servizi. Le censure alle quantità sostenibili sono respinte: i criteri derivano dal PRC, con parametrazione decennale e correttivi illustrati nella relazione, e il meccanismo di premialità non è illegittimo.

Il settimo motivo è inammissibile: l’atto introduttivo non indica il pregiudizio arrecato alla sfera giuridica della ricorrente dalle asserite mancanze della cartella geologica, difettando l’interesse attuale e concreto. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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