Ammonimento per violenza domestica: atto plurimo e controinteresse del singolo tutelato (TAR Lombardia n. 169 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore ammonisce l’autore di condotte di violenza domestica, quando tutela una pluralità di soggetti distinti, costituisce atto a contenuto plurimo, contenendo tante autonome determinazioni quanti sono i beneficiari. Ciascuno di essi assume una posizione di controinteresse autonoma, da valutarsi in astratto sulla base del contenuto dell’atto e non dell’adesione in concreto alla domanda di annullamento. Il ricorso non notificato al singolo controinteressato è pertanto inammissibile in parte qua. Nel merito, l’art. 3 del d.l. n. 93/2013 non richiede la piena prova dei reati, ma la misura presuppone elementi probatori di riscontro, non essendo sufficienti dichiarazioni generiche, prive di riferimento temporale e di indicazione delle circostanze di fatto.

Il Fatto

Quattro figli hanno chiesto al Questore l’adozione di un ammonimento orale nei confronti del padre per fatti di violenza domestica, riferiti come commessi nei loro confronti e della madre, nell’ambito di un clima di forte conflittualità e di vicende societarie relative all’azienda di famiglia. La Questura ha avviato il procedimento ex art. 3 d.l. n. 93/2013 e ha emesso il decreto di ammonimento, intimando all’interessato di astenersi da ulteriori condotte di violenza domestica verso gli istanti e la moglie. Il ricorso gerarchico proposto al Prefetto è stato respinto.

L’ammonito ha impugnato davanti al TAR il decreto questorile e il provvedimento prefettizio, negando gli addebiti e sostenendo che le richieste fossero strumentali a sottrargli il controllo societario. Ha chiesto anche il risarcimento del danno. Si sono costituiti il Ministero e alcuni presunti offesi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., la possibile parziale inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla moglie, indicata tra i soggetti tutelati dal provvedimento ma non istante. L’atto, osserva il Tribunale, è una peculiare declinazione di atto a contenuto plurimo: contiene una pluralità di determinazioni autonome, ciascuna riferita a un diverso tutelato, che avrebbero potuto assumere la veste di separati provvedimenti.

Ne consegue che ciascun beneficiario è portatore di un controinteresse autonomo. Tale posizione, precisa il TAR, si valuta in astratto, in base al contenuto dell’atto, e non in concreto: il controinteresse non viene meno perché la destinataria della tutela scelga di aderire alla domanda di annullamento. Il vantaggio che radica la posizione va desunto dalla motivazione del provvedimento, che individua la moglie come vittima delle condotte. Non rileva che la stessa non abbia presentato istanza, poiché l’attivazione del potere questorile non dipende dalla richiesta della vittima. Il ricorso è quindi inammissibile in parte qua; resta salva la facoltà della tutelata di chiedere il riesame del provvedimento emesso in suo favore.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro dell’art. 3 d.l. n. 93/2013, che richiede una segnalazione non anonima, l’astratta riconducibilità a determinate fattispecie di reato e uno o più atti gravi, ovvero non episodici. La misura ha natura preventiva e non postula la prova piena dei reati, bastando elementi probatori attendibili; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti o alla manifesta irragionevolezza.

Quanto all’episodio dell’8 maggio 2024, il Tribunale ne conferma la ricostruzione in base alle dichiarazioni convergenti, al certificato di pronto soccorso e alle fotografie. La tesi della legittima difesa è smentita dalla dinamica documentata. Le censure istruttorie sono disattese: non sussiste l’obbligo di sentire tutte le persone informate, quando le informazioni acquisite siano chiare e coerenti.

Il ricorso è invece fondato per gli altri due soggetti tutelati. Le loro dichiarazioni, unico fondamento della misura, sono insufficienti: mancano riscontri e la narrazione è generica, priva di riferimento temporale e di indicazione delle circostanze. Per il figlio, poi, non emerge alcuna violenza o minaccia subita in prima persona. Il provvedimento è quindi annullato nella sola parte relativa a costoro. La domanda risarcitoria è respinta, per difetto di prova e di illegittimità. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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