Verificazione tecnica e prova dell’abuso a carico dell’amministrazione nel ripristino del parco (Cons. Stato n. 10163 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza di ripristino emessa dall’Ente parco ai sensi dell’art. 29 della legge n. 394/1991, la verificazione disposta in appello costituisce lo strumento per accertare la reale natura ed entità dei lavori e la loro corrispondenza con le prescrizioni del nulla osta. Qualora l’accertamento tecnico non confermi in modo conclamato la violazione delle prescrizioni e delle norme del Piano del Parco, le censure dell’amministrazione avverso la sentenza di annullamento non sono fondate. I rischi potenziali evidenziati dal verificatore, estranei all’oggetto della controversia, non giustificano la legittimità del provvedimento repressivo e vanno fronteggiati con strumenti diversi. L’onere di dimostrare l’abuso grava sull’amministrazione che ha adottato l’ordine.
Il Fatto
La società proprietaria di un’area ricadente nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano aveva ottenuto nel 2018 un nulla osta per lavori di manutenzione ordinaria della viabilità e della sentieristica interne, con prescrizioni analitiche su sedime, scarpate, vegetazione e attraversamenti di fossi. Ritenendo che taluni interventi eccedessero l’autorizzazione, l’Ente parco emanava un’ordinanza di ripristino ai sensi dell’art. 29 della legge n. 394/1991, con puntuale descrizione delle opere di rimessione in pristino.
Il TAR Toscana accoglieva il ricorso della società. Proponevano appello l’Ente parco, il Ministero e la Soprintendenza, contestando le conclusioni del verificatore nominato in primo grado e lamentando il difetto di motivazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il nucleo della controversia in una questione di fatto: stabilire se vi sia stata violazione del nulla osta del 2018. Per risolverla, la Sezione dispone verificazione con due quesiti: la conformità dei lavori alle prescrizioni e l’eventuale esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle autorizzate.
Il verificatore conclude che gli interventi nelle zone richiamate sono conformi al nulla osta. Quanto ai lavori ulteriori, rileva che non è possibile stabilire con certezza che siano stati realizzati dalla società, essendo il tratto a libero accesso. Sul punto la Corte valorizza la distinzione tra regola e prova: l’accertamento tecnico non suffraga l’attribuzione dell’abuso all’appellata.
Il Consiglio di Stato esamina poi le risultanze tecniche di segno favorevole alla società: la larghezza del sedime è ritenuta simile a quella originaria; gli interventi sul fondo viario risultano funzionali al ripristino della percorribilità storica del sentiero; le opere in corrispondenza dei fossi non hanno limitato il deflusso idrico né creato rischio idrogeologico; l’impatto ecologico è in via di risoluzione per la rinascita della vegetazione. Le censure dell’amministrazione, fondate sulla pretesa insufficienza della verificazione e sul mancato esame di un rapporto informativo, non superano queste conclusioni.
La Corte precisa che i due rischi segnalati dal verificatore — possibili movimenti franosi e potenziale sviluppo di incendio della necromassa accumulata — esulano dall’oggetto della controversia e devono essere scongiurati con appositi strumenti. Non è quindi dimostrata in modo conclamato la violazione delle prescrizioni del nulla osta né delle norme del Piano del Parco.
L’appello è pertanto respinto, con assorbimento dell’eccezione di inammissibilità del gravame per genericità. Le spese di lite sono compensate tra le parti costituite, nulla nei confronti degli appellati non costituiti, mentre le spese della verificazione restano definitivamente a carico della parte appellante, da liquidarsi con successivo provvedimento.
Nota della Redazione
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