Diffida al gestore del demanio idrico per abuso edilizio su suolo pubblico (TAR Veneto n. 96 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la diffida con cui il Comune, in attuazione di un giudicato amministrativo, intima al gestore del demanio idrico la demolizione di opere realizzate su suolo pubblico in assenza di titolo edilizio e paesaggistico. Il provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 35 d.P.R. n. 380/2001, non richiede che il gestore sia autore materiale dell’abuso, poiché la demolizione è ordinata al soggetto legittimato passivo individuato dal giudice. Il giudizio di impugnazione del destinatario non può estendersi alle questioni rimesse alla fase amministrativa, restando preclusa al giudice la valutazione sulla sanatoria delle opere e sui profili non dedotti dal ricorrente.

Il Fatto

La vicenda riguarda un impianto per la lavorazione degli inerti realizzato sul greto del fiume Piave, in località demaniale, su terreni appartenenti al demanio idrico. Il Comune aveva dapprima intimato la demolizione al privato concessionario, destinatario anche di un ordine di rimessione in pristino.

Il Consiglio di Stato n. 580 del 2018 aveva chiarito che il concessionario non può distruggere manufatti di proprietà altrui, escludendolo dal novero dei destinatari della diffida. Con la successiva pronuncia in ottemperanza n. 756 del 2020, il giudice amministrativo ha dichiarato nullo il provvedimento comunale rivolto anche al privato, imponendo di rinnovare l’azione nei confronti di tutti gli interessati, differenziandone le posizioni. La Regione Veneto, quale ente gestore del demanio idrico, ha impugnato la diffida notificatale nel marzo 2021, nella parte in cui la riguarda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua preliminarmente il thema decidendum, circoscritto all’impugnativa della sola Regione Veneto avverso la diffida comunale adottata in attuazione delle pronunce del Consiglio di Stato. La decisione non è risolutiva dell’intera annosa vicenda, essendo stato il ricorso più volte rinviato nell’attesa di una composizione stragiudiziale non raggiunta.

Il Comune ha agito in esecuzione del giudicato formatosi su un giudizio al quale la Regione non aveva partecipato né aveva proposto rimedi impugnatori. La diffida è stata ancorata ai parametri normativi indicati dal giudice amministrativo: l’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, che disciplina gli interventi abusivi su suoli del demanio, e l’art. 27, comma 2, che legittima la demolizione su aree assoggettate a tutela paesaggistica.

Le censure regionali di violazione dell’art. 35 e di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione sono superate dal richiamo ai parametri normativi precisati nella decisione del 2018. Il provvedimento ha inoltre richiamato l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, sul rilievo che le opere sono prive anche del titolo autorizzatorio paesistico.

Il Collegio rimarca il limite del proprio sindacato: la preclusione a pronunciarsi sulle ulteriori questioni, segnatamente sulla autorizzabilità postuma di parte delle opere. Tali aspetti restano estranei al perimetro del giudizio, poiché il thema decidendum riguarda esclusivamente la legittimità della diffida in attuazione del giudicato.

Il ricorso è pertanto respinto. La peculiarità e complessità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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