Uso dei segni distintivi della Polizia di Stato e potere discrezionale dell’Amministrazione (Cons. Stato n. 10192 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, commi 195-197, legge n. 190/2014 e l’art. 3 d.m. n. 215/2017 attribuiscono all’Amministrazione della pubblica sicurezza un potere di amplissima latitudine, che le consente di concedere o meno, anche temporalmente, l’uso dei propri stemmi ed emblemi in base a una convenzione di sponsorizzazione. La concessione in uso dei segni distintivi non costituisce un diritto del richiedente, ma esito di un apprezzamento discrezionale insindacabile nel merito, ove logicamente e congruentemente motivato. Il preuso ex artt. 12 e 28 d.lgs. n. 30/2005 non opera per gli stemmi e gli emblemi di interesse pubblicistico, sottratti dalla art. 10 del codice della proprietà industriale al regime del marchio d’impresa e tutelabili solo nei conflitti circolatori tra utenti del medesimo segno. La partnership con un ente del terzo settore riconducibile all’organismo di diritto pubblico rientra nello schema cooperativo dell’art. 4 d.m. n. 215/2017 e sottrae l’accordo alle regole dell’evidenza pubblica. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che assume lesa la libertà di iniziativa economica.
Il Fatto
Una società attiva nell’editoria e nella grafica produceva dal 2010, con cadenza annuale, un calendario storico recante i segni distintivi della Polizia di Stato, iscritto nel registro della stampa. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2014 e del d.m. n. 215/2017, che hanno disciplinato l’uso e la cessione a terzi di stemmi ed emblemi della Polizia, la società ha chiesto al Ministero dell’interno la concessione in uso temporaneo dei segni per proseguire la produzione e la commercializzazione.
Il Ministero ha dapprima invitato l’istante a non proseguire l’attività e a rivolgersi al soggetto affidatario della gestione commerciale dei segni, poi ha diffidato la società, e infine ha respinto espressamente l’istanza, privilegiando un calendario ufficiale legato a progettualità benefiche e socio-assistenziali realizzato in partnership con un ente no profit. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e in parte infondato. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la statuizione di improcedibilità del primo motivo, perché le doglianze procedimentali si sono trasferite, anche per effetto dei motivi aggiunti, sulla sopravvenuta nota di diniego. La denuncia di omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 resta comunque infondata, essendo pacifico che le note ministeriali sono state precedute da incontri informali con la rappresentanza della società, in cui la nuova disciplina è stata illustrata.
Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse. La nota di diniego ha natura ancipite: è rappresentativa nella parte in cui rinvia all’accordo di partnership con l’ente no profit, mai acquisito agli atti, e dispositiva nella sola parte in cui respinge l’istanza di concessione. L’appellante, non avendo impugnato l’accordo e la sequela procedimentale che vi ha condotto, incorre in una aberratio ictus. La formula di stile con cui si chiede l’annullamento di ogni atto presupposto e consequente non vale a radicare l’impugnazione, perché i provvedimenti devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7264 del 2024 e n. 4459 del 2023).
Il terzo motivo è inconferente. Il preuso presuppone conflitti circolatori tra utenti dello stesso segno e qui si controverte con l’Amministrazione titolare dei segni, non con il terzo utente. L’art. 10 del codice della proprietà industriale sottrae stemmi ed emblemi di interesse pubblico al regime del marchio d’impresa; l’interesse pubblico è già accertato dall’allegato al d.m. n. 215/2017 (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 2499 del 2018).
Anche il quarto motivo è respinto: la preesistenza della partnership non impedisce ulteriori convenzioni, ma integra il merito della scelta di non procedere, insindacabile perché logicalmente motivata. Quanto al quinto e al sesto motivo, essi non colgono la configurazione alternativa dell’accordo, sussumibile nello schema di cooperazione pubblicistica dell’art. 4 d.m. n. 215/2017, con esclusione delle norme sull’evidenza pubblica e conseguente irrilevanza della questione pregiudiziale.
Infine, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: nessuna lesione dell’art. 41 Cost. deriva da una disciplina che riconosce all’Amministrazione il potere di disporre dei propri emblemi a valore simbolico-identitario, né è configurabile un affidamento all’uso sine die di segni di pregnanza pubblicistica. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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