Interesse del terzo graduato e improcedibilità delle censure verso l’aggiudicatario (Cons. Stato n. 10195 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo impugnatorio di una gara pubblica, il concorrente terzo classificato è titolare di un interesse a ricorrere verso l’aggiudicatario solo ove risultino fondate tanto le censure proposte avverso la prima classificata quanto quelle spese nei confronti della seconda graduata. L’utilità perseguita, finale o strumentale, deve derivare in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso, non in via mediata da eventi incerti e potenziali. Ne consegue che, rigettate le doglianze contro il secondo graduato, le censure verso l’aggiudicatario sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente abbia contestato l’anomalia dell’offerta del secondo o profili generali idonei a travolgere l’intera procedura. La sentenza della Corte di giustizia UE del 5 settembre 2019, causa C-333/18, concerne il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale e non impone il sindacato sulla posizione del primo classificato in assenza di censure verso il secondo.
Il Fatto
Una centrale di committenza indice, per conto di una società del settore energetico, una procedura ristretta per l’affidamento biennale del servizio di vigilanza presso siti amministrativi e industriali, per un importo a base di gara superiore a dodici milioni di euro. L’odierna appellante, gestore uscente, partecipa e si colloca al terzo posto della graduatoria; l’aggiudicazione va a un raggruppamento temporaneo, preceduto in graduatoria da un secondo raggruppamento.
Ricevuta l’aggiudicazione, la terza classificata chiede accesso agli atti, che ottiene solo parzialmente e in versione oscurata. Propone quindi ricorso al TAR Lazio, articolato in ricorso introduttivo e due successivi motivi aggiunti, censurando l’ammissione dell’aggiudicatario e l’attribuzione dei punteggi tecnici alle prime due graduate. Il TAR, respinte le doglianze sulla seconda classificata, esamina comunque quelle verso l’aggiudicatario e le rigetta. Propongono appello la terza classificata, per omessa pronuncia su alcune censure, e appello incidentale la centrale di committenza e l’aggiudicatario, deducendo la carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria gli appelli incidentali, perché il loro accoglimento delimita il sindacato sull’appello principale: rigettate le censure verso il secondo graduato, le doglianze verso l’aggiudicatario diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 83 del 2020 e Cons. Stato, sez. III, n. 972 del 2017, la Sezione ribadisce che l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo se risultino fondate sia le censure contro la prima classificata sia quelle contro la seconda. Il principio è ripreso da Cons. Stato, sez. V, n. 29 del 2024: è inammissibile per carenza di interesse il ricorso della terza classificata che lamenti illegittimità limitate alla posizione dell’aggiudicatario, poiché l’accoglimento produrrebbe solo uno scorrimento a favore del secondo, senza utilità concreta.
Il Collegio esclude che possa valorizzarsi un interesse mediato e strumentale fondato su eventi futuri e incerti, quali una eventuale esclusione del secondo graduato all’esito dei controlli sui requisiti o la risoluzione del contratto. L’utilità deve scaturire dall’accoglimento secondo criteri di regolarità causale, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 4871 del 2015 e da Adunanza Plenaria n. 8 del 2014, che riconosce l’interesse strumentale solo quando la possibile estromissione del secondo consenta lo scorrimento in posizione utile.
Quanto alla sentenza Corte di giustizia UE C-333/18, invocata dal primo giudice, la Sezione ne rileva l’estraneità: essa riguarda il divieto di dichiarare irricevibile il ricorso principale nel gioco delle impugnazioni incrociate, non l’interesse del terzo che abbia omesso ogni censura verso il secondo graduato. Nel caso concreto l’appellante non ha contestato la congruità dell’offerta del secondo, né i suoi requisiti generali o speciali, né ha chiesto la demolizione dell’intera gara.
Passando all’appello principale, la Sezione rigetta le censure sulle offerte tecniche: i limiti editoriali della lex specialis non si estendono a tabelle e figure; l’organizzazione del servizio è conforme all’art. 257-sexies del Regolamento TULPS; le doglianze sui sub-criteri si risolvono in mere opinioni, inammissibili a fronte dell’ampia discrezionalità tecnica della commissione. Il punteggio numerico integra sufficiente motivazione quando i criteri siano chiari e dettagliati. Respinto l’appello sul punto, la Sezione dichiara improcedibili i motivi verso l’aggiudicatario e compensa le spese.
Nota della Redazione
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