Via obbligatoria anche per il recupero dell’edificio in zona costiera (Cons. Stato n. 10200 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto di recupero di un edificio preesistente, con cambio di destinazione d’uso da industriale a turistico-ricettiva, rientra tra le opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA quando il volume edificato supera la soglia dimezzata applicabile alle zone costiere ai sensi del punto 4.3 dell’allegato al d.m. 30 marzo 2015. Non rileva che si tratti di mero recupero e non di nuova costruzione, poiché l’art. 6, comma 6, lett. b) e d), d.lgs. n. 152/2006 e il punto 8 dell’Allegato IV richiamano anche le modifiche di progetti già realizzati. La disciplina regionale non può derogare alla normativa statale in materia di ambiente, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, e va interpretata in senso conforme. Il giudizio negativo di compatibilità ambientale è illegittimo se l’istruttoria è incompleta e contraddittoria, per non aver considerato i pareri favorevoli della Soprintendenza e per aver omesso ogni valutazione dell’opzione zero.

Il Fatto

La società appellante presenta nel 2015 al Comune un progetto di ristrutturazione edilizia di un opificio dismesso, destinato a marmeria, posto a venti metri dalla linea di battigia, per adibirlo a struttura turistico-alberghiera. All’esito della conferenza di servizi il Comune rilascia il provvedimento unico autorizzativo in variante, previa autorizzazione paesaggistica e parere favorevole della Soprintendenza.

Nell’ambito dell’istruttoria per il finanziamento comunitario, l’Autorità Ambientale regionale rileva la mancata sottoposizione del progetto a screening. Il Servizio V.I.A. dispone quindi la sottoposizione a V.I.A., conclusa con giudizio negativo di compatibilità ambientale e conseguente diniego di P.A.U.R. e di ammissione al finanziamento. Il TAR accoglie solo in parte il ricorso, dichiarando in parte improcedibile, in parte infondato e in parte inammissibile. La società appella.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio corregge la motivazione del TAR ma conferma l’esito. L’intervento ricade nella tipologia dei centri turistici ed esercizi alberghieri con volume superiore a 25.000 mc, soglia ridotta del 50% in forza del punto 4.3 dell’allegato al d.m. n. 52 del 2015, trattandosi di zona costiera vincolata. Il volume esistente supera la soglia dimezzata di 12.500 mc.

Non assume rilievo la natura non costruttiva dell’intervento. L’Allegato IV parla di volume edificato senza escludere i volumi preesistenti oggetto di recupero o modifica. La successiva lettera t) dello stesso punto 8 ricomprende espressamente le modifiche di progetti già realizzati che possono avere notevoli ripercussioni ambientali, requisito che il Collegio ritiene ricorrente in area sensibile.

Quanto alla legge regionale invocata dall’appellante, che esclude la VIA per i progetti turistici di recupero senza nuova realizzazione, la Corte rileva anzitutto l’inapplicabilità ratione temporis, per il principio del tempus regit actum, essendo sopravvenuta alla determinazione di assoggettamento. Nel merito, la norma non può derogare alla disciplina statale e comunque l’intervento prevede la realizzazione di un interrato di notevole dimensione, costituente nuovo volume.

È infondata anche la censura sullo screening, che non accerta l’impatto ma valuta la possibilità di impatti significativi. Il Collegio esclude la rilevanza dell’omessa audizione, emergendo la potenzialità degli impatti dalla localizzazione e dall’entità delle opere. Il secondo motivo è invece fondato: l’istruttoria di VIA presenta profili di incompletezza e contraddittorietà. Sussiste palese contrasto tra i pareri negativi della Sezione Paesaggio e le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate su conforme parere della Soprintendenza, mai smentito; l’ARPA non ha indicato misure di mitigazione possibili; è stata omessa la valutazione dell’opzione zero.

Seguono l’annullamento del giudizio negativo, del diniego di P.A.U.R. e della nota di non ammissibilità al finanziamento, con assorbimento dei motivi riproposti e conferma dell’inammissibilità dei motivi aggiunti avverso la nota regionale priva di lesività. La Regione dovrà riattivare il procedimento entro trenta giorni, previa istanza della società. Spese compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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