Permesso di costruire e stato legittimo: la verifica sostanziale prevale sui formalismi documentali (TAR Puglia n. 348 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dello stato legittimo dell’immobile, ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001, non richiede la produzione di un’attestazione formale con valore costitutivo, ma una più ampia indagine sostanziale sulla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, condotta con tutti i mezzi documentali e istruttori utili. L’autorizzazione sismica di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 è necessaria per l’inizio dei lavori e non costituisce presupposto per il rilascio del permesso di costruire, potendo la documentazione geologica e geotecnica essere trasmessa anche in allegato alla comunicazione di inizio lavori. In materia di distanze, la demolizione e ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti ai sensi dell’art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001, trovando applicazione il principio della prevenzione di cui all’art. 873 cod. civ.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile confinante impugnava il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato adiacente, deducendo che il titolo includeva una porzione del suo fondo e che gli elaborati progettuali presentavano difformità rispetto alla licenza edilizia originaria del 1966. Il ricorrente lamentava altresì la mancata allegazione del documento attestante lo stato legittimo dell’immobile e l’assenza della relazione geologica, trattandosi di zona sismica. Si costituivano il Comune e le controinteressate, nuove proprietarie dell’immobile, eccependo l’improcedibilità per intervenute SCIA successive non impugnate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni preliminari sul difetto di interesse, ravvisando nel merito l’infondatezza del ricorso. Con riferimento alla dedotta invasione della proprietà del ricorrente, ha rilevato che il titolo edilizio è stato rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi e che le risultanze catastali, smentite dai confini fisicamente individuabili sul posto, erano frutto di un errore materiale di accatastamento, avendo le controinteressate allegato l’avvenuta usucapione delle aree in contestazione senza che il ricorrente avesse intrapreso azioni di rivendica.
Quanto alle difformità tra il manufatto esistente e la licenza del 1966, la Corte ha escluso che la lieve traslazione della sagoma verso sud, senza avvicinamento al fondo del vicino, integrante una variazione essenziale della localizzazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui la mera rototraslazione della sagoma rispetto al progetto approvato costituisce variante minore. La distanza tra i fabbricati, di quasi cinque metri, è stata ritenuta conforme al disposto dell’art. 873 cod. civ., applicabile ratione temporis, non rilevando la successiva disciplina urbanistica comunale.
Il Collegio ha inoltre disatteso la censura sulla mancata produzione dell’attestazione di stato legittimo, osservando che l’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 impone alle amministrazioni di acquisire d’ufficio i documenti e non richiede formalismi particolari, essendo fondamentale l’esigenza sostanziale di verifica della conformità urbanistica, emersa dall’istruttoria e dall’asseverazione del tecnico. Ha infine chiarito che la documentazione geologica non condiziona il rilascio del permesso di costruire, potendo essere prodotta in allegato alla comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 380/2001, come avvenuto nella specie con la SCIA in variante. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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