Modifica sostanziale e VAP: obbligo di preavviso di rigetto (TAR Lombardia n. 163 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’autorità competente archivia l’istanza di valutazione ambientale preliminare, ritenendo sostanziale la modifica e negando così la possibilità stessa di esprimerla, conclude il relativo procedimento ed è impugnabile in quanto lesivo dell’interesse dell’istante. Esso integra un diniego, con conseguente obbligo del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, non derogato dal termine di trenta giorni fissato dall’art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006, che resta sospeso. La modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l-bis, d.lgs. 152/2006, richiede due condizioni cumulative: variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell’impianto e produzione di effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, da accertare in concreto, non in astratto. Il superamento delle soglie dell’allegato VIII è specificazione e non esaurisce la definizione generale.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una discarica di rifiuti nel Comune di Bedizzole, composta da tre vasche. Due sono esaurite, la terza è in parte ancora attiva. Su questa ha presentato alla Provincia una comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA e, contestualmente, un’istanza di valutazione ambientale preliminare ex art. 6, comma 9 bis, d.lgs. 152/2006. Il progetto prevede il recupero di volumetria persa per le coperture giornaliere e l’innalzamento del colmo della zona sud, con regolarizzazione dei fianchi, ferma restando la quota massima di fine recupero.
La Provincia ha archiviato la richiesta di VAP, ritenendo la modifica sostanziale per la variazione morfologica del profilo di fine conferimento. Ha poi emesso un preavviso di rigetto sulla comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti; la Provincia ha eccepito l’inammissibilità per difetto di lesività.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale distingue i due atti. Quanto al preavviso di diniego sull’AIA, l’impugnazione è inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale non conclusivo. Quanto all’archiviazione della VAP, l’impugnazione è ammissibile: il provvedimento conclude un procedimento avviato su istanza di parte e nega la possibilità della VAP, risultando lesivo. L’onerosità del diverso percorso di verifica o di VIA non può lasciare l’istante privo di tutela, secondo il precedente Cons. Stato, sez. IV, n. 10044 del 2024. L’eccezione di inammissibilità è respinta.
Nel merito, il Collegio interpreta l’art. 5, comma 1, lett. l-bis, d.lgs. 152/2006. La seconda parte della definizione, relativa alle soglie dell’allegato VIII, opera solo per l’AIA e non rileva ai fini della VAP. Il rapporto tra parte generale e specificazione è di genere a specie, come denota l’espressione “In particolare”. L’interpretazione opposta contrasterebbe con l’art. 3, n. 9, direttiva 2010/75/UE, che non subordina la qualifica di modifica sostanziale al superamento di soglie.
Il Tribunale richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del 2.6.2022, causa C-43/21: la modifica è sostanziale se ricorrono cumulativamente una variazione delle caratteristiche o del funzionamento e la potenziale produzione di effetti negativi e significativi. Il mero prolungamento del periodo di conferimento, senza aumento di capacità o dimensioni, non integra di per sé la prima condizione. Nel caso concreto, però, non si propone solo un prolungamento, ma anche una modifica dei profili: ricorre dunque la prima condizione, e occorre verificare la seconda.
Qui il provvedimento è carente di motivazione. La Provincia non spiega perché il prolungamento temporale, a volumetria invariata, produca effetti significativi. I rilievi su rete Natura 2000 sono un posterius rispetto all’accertamento sulla natura della modifica. Le considerazioni paesaggistiche attengono a profilo diverso da quello ambientale. Le carenze documentali dell’istanza avrebbero dovuto essere segnalate con assegnazione di termine per integrare, non poste a fondamento dell’archiviazione. Le doglianze su traffico, emissioni, rumore e vibrazioni non reggono, poiché il volume è quello già autorizzato.
È fondato anche il motivo sul preavviso. La determinazione sulla VAP conclude il procedimento e, quando la nega, costituisce diniego; trova quindi applicazione l’art. 10 bis l. 241/1990, con effetto sospensivo del termine. Il provvedimento è annullato e la Provincia deve rideterminarsi entro trenta giorni. Le spese sono compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.