Condono edilizio, integrazioni postume irrilevanti e perimetro del giudizio (Cons. Stato n. 10238 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio è istituto di sanatoria eccezionale, soggetto a presupposti specifici e tassativi, tra cui il rispetto del termine perentorio per la presentazione della domanda. Ne consegue che l’abuso da regolarizzare e la relativa istanza devono essere puntualmente definiti entro quel termine, senza che possano valere integrazioni o modifiche postume prospettate dal privato in epoca successiva, né la riapertura di pratiche definite, salvo eccezionali presupposti di autotutela. Il perimetro di cognizione del giudizio amministrativo è delimitato dall’atto effettivamente impugnato: ogni censura che fuoriesca da tale ambito è inammissibile. Infine, i vizi della motivazione della sentenza di primo grado sono irrilevanti ai fini dell’esito del giudizio, in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, che consente al giudice di secondo grado di correggere e integrare i deficit motivazionali confermando il dispositivo.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile presenta nel 1986 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, articolata in più modelli e riferita a opere difformi e a nuovi manufatti. Nel 1995 presenta una seconda domanda ex legge n. 724/1994, prima della definizione della precedente, avente ad oggetto un manufatto abitativo di dimensioni maggiori, che ingloba le superfici già oggetto della prima istanza.
Il Comune nega la seconda sanatoria, accertando che l’immobile non sussisteva alla data del 31 dicembre 1993 e che le opere erano state realizzate in epoca successiva. Nel 2006 il privato deposita una spontanea integrazione documentale sulla prima pratica; nel 2008 il Comune dispone l’archiviazione dei modelli residui, rilevando che le costruzioni erano state iniziate nel secondo semestre 1994 e ultimate nel 1995, in contrasto con le dichiarazioni sostitutive allegate. Il TAR Toscana respinge il ricorso e il privato appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il perimetro di cognizione. Oggetto di impugnazione è l’atto di archiviazione del 29 maggio 2008, relativo all’istanza di sanatoria del 1986 e alle medesime opere già oggetto del precedente diniego del 1997. Ogni censura che fuoriesca da tale ambito è inammissibile, e così tutte le contestazioni sulle precedenti istanze di condono e sulla consistenza dei manufatti.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale della sentenza appellata, la Corte richiama il principio per cui i vizi di motivazione del provvedimento di primo grado sono irrilevanti ai fini dell’esito, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che consente al giudice di secondo grado di correggere e integrare gli errori motivazionali confermando il dispositivo (Consiglio di Stato sez. V, 18/07/2024, n. 6449).
Nel merito, la Sezione sottolinea l’eccezionalità della disciplina del condono e del relativo procedimento: essa esclude di per sé la rilevanza di integrazioni successive o di riaperture di pratiche definite, salvo eccezionali presupposti di autotutela neppure evocati. L’abuso da regolarizzare e l’istanza devono essere definiti entro il termine perentorio di presentazione della domanda, non potendo valere integrazioni o modifiche postume prospettate dal privato in epoca successiva.
La decisione è assunta applicando il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale (Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5; Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda e rispettano il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.). L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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