Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1126 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché l’amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo giudiziale entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’esecuzione parziale del giudicato, limitata ad alcuni capi della decisione, non esime l’amministrazione dall’obbligo di dare piena attuazione alle statuizioni residue. Il giudice fissa un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta quale organo ausiliario, con facoltà di delega. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente agisce dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 1.000,00 secondo le modalità dell’art. 1, commi 121 e 122, legge n. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese di lite.

Notificata la sentenza, l’amministrazione ha corrisposto soltanto le spese liquidate al difensore con decreto dirigenziale, senza attribuire la Carta. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente ha notificato il ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti del rito. La sentenza del giudice del lavoro risulta notificata presso la sede reale del Ministero il 30 maggio 2024 e passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in giudizio. Il ricorso è stato ritualmente notificato il 23 settembre 2025, quando il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era già decorso senza adempimento. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Tribunale rileva che l’amministrazione ha dato esecuzione solo parziale al giudicato, avendo provveduto al pagamento delle spese legali con decreto dirigenziale del 13 novembre 2024, circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente. Permane invece l’inottemperanza quanto alla messa a disposizione della Carta elettronica per entrambi gli anni scolastici, per l’importo di € 1.000,00 oltre accessori. Il Ministero va quindi condannato a dare piena e completa esecuzione alla statuizione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, o dalla notificazione se anteriore.

Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Al commissario, quale organo ausiliario del giudice, è assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione.

Il Commissario potrà eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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