Revisione prezzi e indice FOI: giurisdizione ordinaria se la clausola è vincolante (TAR Sicilia n. 1117 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), d.lgs. n. 104/2010, sussiste solo quando il contenuto della clausola lascia permanere in capo alla stazione appaltante un potere di valutazione discrezionale in ordine alla revisione. Se invece la clausola individua in modo puntuale e compiuto un obbligo della parte pubblica, a tale obbligo corrisponde un diritto soggettivo dell’appaltatore, che fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale devoluta al giudice ordinario. La qualificazione non dipende dall’astratta riconducibilità della revisione all’art. 106 d.lgs. n. 50/2016, ma dal modo in cui le parti hanno conformato il meccanismo revisionale, compreso il mero riferimento all’indice FOI.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di servizi accessori per un ente ospedaliero, chiedeva l’adeguamento dei corrispettivi per l’annualità contrattuale, invocando la clausola del disciplinare che ancora la revisione periodica all’indice FOI e la subordina a richiesta motivata entro un termine di decadenza. L’Azienda resistente riconosceva un importo calcolato applicando l’indice relativo all’anno successivo a quello preteso dalla controparte.

La società impugnava la delibera di liquidazione e le successive delibere di rettifica davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento in parte qua e la condanna al pagamento della differenza, oltre interessi. L’Azienda ospedaliera eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione; l’Assessorato regionale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione di giurisdizione prima di ogni altra, atteso che la soluzione del rito assorbe ogni ulteriore censura. Il criterio è quello tracciato dalla Cass. civ., sez. un., n. 35952/2021, richiamata insieme all’ordinanza Cass. civ., sez. un., n. 21990/2020: rileva la natura della posizione giuridica dedotta, ricostruita sulla base del contenuto effettivo della clausola.

Nel caso concreto la revisione del corrispettivo non discende dall’applicazione dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016, ma da una clausola contrattuale che regola interamente i reciproci obblighi secondo il meccanismo espressamente pattuito. L’incremento è parametrato all’indice FOI, senza margini di apprezzamento sull’an o sul quantum riconosciuti all’amministrazione.

Da qui la conseguenza: l’unico profilo di contrasto riguarda l’interpretazione della clausola, questione che non è riservata alla parte pubblica. L’obbligo di adeguamento è puntuale, la posizione dell’appaltatore è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario. Il Collegio richiama in termini, proprio con riferimento all’applicazione dell’indice FOI, la Cass. civ., sez. un., n. 3160/2019.

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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