Porto d’armi, revoca per inaffidabilità anche su fatti privi di rilievo penale (Cons. Stato n. 10271 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca o diniego della licenza di porto d’armi postula un giudizio prognostico di affidabilità del richiedente, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, che ha natura cautelare e non sanzionatoria. Ai fini della revoca l’Amministrazione può valorizzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale, non rendendosi necessari né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’uso delle armi, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. A fortiori tali indici possono trarsi da condotte suscettibili di rilevanza penale e strettamente inerenti all’uso delle armi, come il porto fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, di un oggetto atto ad offendere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva conseguito nel 2016 la licenza di porto di fucile per uso sportivo. Nel maggio 2018 il Commissariato di P.S. gli comunicava il ritiro delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S., dopo la denuncia all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 4 della legge n. 110/1975: era stato trovato in possesso, all’interno del proprio borsello e negli uffici del Commissariato, di un coltello a serramanico di grandi dimensioni, dichiaratamente detenuto per difesa personale.
All’esito del contraddittorio procedimentale il Questore revocava la licenza, ravvisando l’inaffidabilità dell’interessato per l’episodio e per la contraddittorietà delle giustificazioni rese, posto che il coltello risultava usurato ma non inservibile. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; l’interessato proponeva appello, deducendo l’erroneità dell’istruttoria, la buona fede, l’esito del procedimento penale definito per prescrizione e l’assenza di correlazione tra reato ipotizzato e uso delle armi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama anzitutto il quadro normativo degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931, che consentono di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, e dell’art. 39 del medesimo testo unico, che attribuisce al prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi a chi sia ritenuto capace di abusarne. Su questa base il giudizio di affidabilità è ricostruito come prognosi di natura cautelare, volta a prevenire abusi e sinistri involontari, secondo il precedente Cons. Stato, sez. III, n. 6614 del 2020.
La Sezione afferma che l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato. Non occorrono né la pericolosità sociale né un abuso già comprovato: l’Autorità di pubblica sicurezza apprezza discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dall’accertamento di una responsabilità, purché la valutazione sia razionale e congruamente motivata.
A fortiori, precisa la Corte, tali indici possono desumersi da condotte penalmente rilevanti e inerenti all’uso delle armi, come il porto fuori dall’abitazione di un coltello con lama di 23 centimetri e manico di 27, oggetto chiaramente atto ad offendere. La materialità del fatto non è contestata; quanto all’esito del procedimento penale, la sentenza del Tribunale di Roma del 19 luglio 2023 si è limitata alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, non potendo pronunciare proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. e non emergendo elementi chiari di innocenza.
La Corte valorizza poi la contraddittorietà delle giustificazioni: l’asserita inidoneità del coltello, che doveva invece essere solo affilato, e l’allegata esigenza di difesa personale contrastano con la finalità sportiva della licenza rilasciata per il solo porto di fucile. Il trasporto incauto fuori dall’abitazione, senza regolare licenza ex art. 43 T.U.L.P.S. e malgrado l’attitudine offensiva dell’arma da taglio, è dunque sintomatico di inaffidabilità. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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