Giudicato e penalità di mora nel rito dell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1641 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito dell’ottemperanza il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. va accolto quando il titolo giudiziale è passato in giudicato per mancata impugnazione, attestata da certificazione di cancelleria, e sia decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può essere liquidata sotto forma di interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della decisione e fino all’insediamento del Commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1985/2025, resa dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Quinta civile, del 09.05.2025, notificata il 14.05.2025 e non impugnata nei termini, dunque passata in giudicato. Il titolo condannava il Comune al pagamento della somma di 3.178,00 euro, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

Il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune a dare esecuzione al titolo, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, la fissazione di una somma di denaro per violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, con vittoria delle spese. Le Amministrazioni intimate, ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Il ricorso è stato pertanto accolto e l’Amministrazione condannata a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha previsto l’intervento del Commissario ad acta, individuato nel Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale, con facoltà di delega.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dall’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., disponendo il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del Commissario. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune, liquidate in 552,00 euro oltre accessori, e compensate nei confronti delle altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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