Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato sul bonus docente (TAR Lazio n. 9882 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato con cui l’Amministrazione è condannata all’attribuzione in forma specifica della Carta Elettronica del docente costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. L’Amministrazione che non adempie spontaneamente alla statuizione di condanna, senza fornire chiarimenti sull’esecuzione del giudicato, è soggetta all’ordine di ottemperanza e alla nomina di un commissario ad acta. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in forma specifica della Carta Elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023.
La sentenza, pubblicata il 6.2.2025 e notificata ai fini esecutivi il 1.4.2025, era passata in giudicato. Nonostante ciò, il Ministero non aveva ottemperato alla statuizione di condanna, omettendo di erogare il beneficio. La parte ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza era regolarmente passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non si era costituita sostanzialmente e non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. A fronte dell’allegato inadempimento, il giudice ha richiamato il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore, affermato da Cass. n. 13533/2001, per cui l’inerzia dell’Amministrazione comporta l’accoglimento della pretesa.
Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Il Collegio ha disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, data la persistente inerzia dell’Amministrazione nel corrispondere il bonus docente, che determina una situazione di criticità sistemica e l’esposizione a ulteriori spese di lite. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.