Riconoscimento del titolo estero di psicoterapeuta e prova dell’esperienza professionale (Cons. Stato n. 10366 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, ai fini dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta, non può essere subordinato al possesso della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione quadriennale pretesi dall’art. 3 della legge n. 56/1989. L’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007 ammette al riconoscimento anche il richiedente che, in uno Stato membro in cui la professione non è regolamentata, abbia esercitato a tempo pieno la professione per un anno nel corso dei precedenti dieci e possieda un titolo rilasciato da un’autorità competente che attesti la preparazione all’esercizio. Ogni preclusione opposta dalla norma interna contrasta con gli artt. 45 e 49 TFUE e con l’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, come interpretati dalla CGUE. Un diniego di riconoscimento non si giustifica con la tutela della salute pubblica se la restrizione è sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
Il Fatto
Una cittadina italiana ha conseguito nel 2011 la laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche e ha poi proseguito gli studi nel Regno Unito, dove ha ottenuto un Postgraduate Diploma in Cognitive Behavioural Therapy e ha svolto attività di professionista del benessere psicologico e di psicoterapeuta. Con decreto del 19 gennaio 2023 il Ministero della Salute ha riconosciuto il titolo ai fini dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta, senza misure compensative.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha impugnato il decreto davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso ritenendo indispensabili i requisiti della norma interna. L’interessata ha proposto appello, deducendo la compatibilità del riconoscimento con il diritto eurounitario e chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribalta la lettura del primo giudice. Già con la sentenza n. 1279 del 25 marzo 2005 il Consiglio di Stato aveva interpretato l’art. 3 della legge n. 56/1989 alla luce del d.lgs. n. 115/1992, di recepimento della direttiva 89/48/CEE, ammettendo il riconoscimento dei titoli esteri in presenza di una congrua durata del periodo formativo, integrata dalle misure compensative.
L’impianto è stato conservato dal d.lgs. n. 206/2007. L’art. 21, comma 2 consente l’accesso alla professione regolamentata a chi abbia esercitato a tempo pieno la professione per un anno in uno Stato membro che non la regolamenta e possieda un titolo che attesti la preparazione all’esercizio. La ricorrente integra entrambe le condizioni: iscrizione all’associazione britannica di categoria dal 2019 e attività svolta per oltre tre anni.
Il comma 4 dell’art. 21, invocato dall’Ordine, non è applicabile: la professione britannica non è regolamentata e manca il presupposto dell’attestato classificato secondo l’art. 19. Né il diniego può fondarsi sull’esigenza di tutela della salute pubblica: secondo la giurisprudenza CGUE, la restrizione è ammessa solo se idonea e necessaria, mentre qui si risolve in una eccezione sproporzionata alla regola dell’armonizzazione.
Il Collegio richiama le pronunce della Corte di Lussemburgo del 6 ottobre 2015, C-298/14, dell’8 luglio 2021, C-166/20, del 3 marzo 2022, C-634/20 e del 16 giugno 2022, C-577/20, che impongono di esaminare l’insieme dei titoli e dell’esperienza dell’interessato, anche quando la professione non sia regolamentata nello Stato di origine.
Assorbiti gli ulteriori motivi, il Collegio esclude il rinvio pregiudiziale e, in riforma della sentenza, respinge il ricorso di primo grado, ripristinando il decreto ministeriale. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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